Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali regole, in particolare del principio di specificità dei motivi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto perfetto per analizzare perché la genericità di un ricorso non solo ne causa il rigetto, ma comporta anche sanzioni economiche per il proponente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava vizi di motivazione nella sentenza di appello, sostenendo in particolare che i giudici non avessero adeguatamente verificato la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21394/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la Corte d’Appello avesse o meno ragione, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione, riscontrandone un vizio insanabile: la genericità dei motivi.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione di un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha ribadito che un’impugnazione non può limitarsi a una critica vaga e generica della sentenza precedente. Al contrario, deve contenere una critica puntuale e argomentata, mettendo in diretta correlazione le ragioni esposte nel provvedimento impugnato con quelle poste a fondamento del ricorso.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse privo di una concreta critica alla decisione della Corte d’Appello. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni dei giudici di secondo grado, il ricorrente si è limitato a formulare censure astratte, senza spiegare perché, nel caso concreto, la motivazione della sentenza fosse errata o carente. Questo vizio, definito ‘aspecificità’, impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere l’effettivo perimetro della doglianza e di svolgere il proprio ruolo di controllo. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 34270/2007), secondo cui un ricorso che ignora le affermazioni del provvedimento censurato cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendolo così inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Genericità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in violazione delle norme processuali.
La lezione che si trae da questa ordinanza è chiara: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è indispensabile costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti analiticamente con la decisione che si intende criticare. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di subire una condanna economica.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della ‘genericità dei motivi’, in quanto mancava di una critica concreta e specifica nei confronti della sentenza impugnata, risultando privo di correlazione con le argomentazioni in essa contenute.
Cosa significa che un ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che l’atto di impugnazione non indica in modo chiaro e puntuale le ragioni di dissenso rispetto alla decisione contestata, ignorando le affermazioni del provvedimento e limitandosi a censure generiche, senza cadere nel vizio di ‘aspecificità’.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 0537A5I) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla r responsabilità per delitto di cui all’art. 385 cod. pen. specie in ordine alla mancata cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. risulta generico in quanto privo di co critica;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se m indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazi provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tanl:e, Sez. 4, n 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.