Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Genericità dei Motivi in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore formale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questo caso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le insidie da evitare.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non tanto nel merito delle questioni sollevate, quanto nella forma con cui sono state presentate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la Critica al Ricorso Inammissibile per Genericità
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il gravame. I giudici hanno definito il motivo di ricorso come “estremamente generico”. Questo significa che l’atto non specificava in modo puntuale e dettagliato su quali punti la sentenza della Corte di Appello avrebbe omesso di motivare o avrebbe motivato in modo errato.
La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente lamentare genericamente una carenza di motivazione. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione le censure formulate con l’atto di appello e di dimostrare come la Corte di merito non abbia fornito una risposta adeguata. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno invece ritenuto che la Corte di Appello avesse risposto in modo congruo alle doglianze, rendendo l’impugnazione un tentativo vago e non fondato su critiche specifiche. La genericità dei motivi costituisce una causa di inammissibilità che impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte, né una critica vaga alla sentenza. Deve, al contrario, essere un’analisi tecnica e mirata, capace di individuare i vizi logici o giuridici specifici della decisione impugnata.
Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a un difensore esperto che sappia redigere un atto di ricorso tecnicamente ineccepibile. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione del caso, ma comporta anche ulteriori e onerose conseguenze economiche, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni. La decisione, quindi, funge da monito sull’importanza del rigore e della precisione nella redazione degli atti processuali.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “estremamente generico”. Il ricorrente non ha precisato su quali specifici punti la sentenza della Corte di Appello avrebbe omesso di fornire una motivazione, rendendo l’impugnazione vaga.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia aggravata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 10 aprile 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato NOME colpevole del reato di minaccia aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia;
che il motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico, in quanto non precisa su quali punti la Corte di merito avrebbe omesso di motivare, e comunque la Corte di appello ha fornito adeguata risposta alle censure formulate con il gravame;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.