Ricorso Inammissibile: la Cassazione sulla Genericità dei Motivi
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato, non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata. Questo caso evidenzia come la mancanza di specificità nei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore grado di giudizio. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni dietro questa decisione.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato in primo grado, con rito abbreviato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, confermava la responsabilità penale dell’imputato ma modificava le pene accessorie, sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con una temporanea di cinque anni.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifiche doglianze.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su due punti principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Chiedeva che il reato venisse ricondotto alla fattispecie di lieve entità (il cosiddetto “piccolo spaccio”), prevista dal comma 5 dell’articolo 73, che comporta una pena significativamente inferiore.
2. Mancata prevalenza delle attenuanti: Contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già concesse, che avrebbe potuto portare a un’ulteriore riduzione della pena.
Queste richieste miravano a ottenere un trattamento punitivo più favorevole. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha un ruolo ben preciso: non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione cruciale: la genericità dei motivi. I giudici hanno osservato che le argomentazioni dell’imputato non evidenziavano vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione della Corte d’Appello. Al contrario, si risolvevano in una critica generica delle valutazioni di merito compiute dai giudici precedenti, supportate da semplici stralci di altre pronunce giurisprudenziali.
La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere motivazionale, spiegando in modo logico e coerente perché non riteneva di poter qualificare il fatto come di lieve entità e perché non concedeva la prevalenza delle attenuanti. Le argomentazioni dei giudici di merito erano state considerate idonee a sorreggere la decisione. Tentare di rimettere in discussione queste valutazioni in sede di legittimità è un’operazione non consentita dalla legge.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di formulare ricorsi per Cassazione che siano specifici, puntuali e focalizzati su reali vizi di legittimità. Una critica generica all’operato dei giudici di merito, che si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, è destinata a fallire. Per accedere al giudizio della Suprema Corte, è necessario dimostrare in modo chiaro dove e come la legge sia stata violata o applicata in modo illogico, non semplicemente esprimere il proprio disaccordo con la sentenza. La conseguenza di un ricorso inammissibile è non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non individuavano specifici vizi di legge e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti e della pena operata dalla Corte d’Appello, un’attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa chiedeva l’imputato con il suo ricorso?
L’imputato chiedeva la riqualificazione del reato di spaccio in una fattispecie di minore gravità (prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90) e che le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, fossero considerate prevalenti sulle aggravanti al fine di ottenere una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
t,
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza / resa all’esito di giudizio abbreviato / dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi – per avere elimiNOME la pena accessoria dell’interdizione legale per la durata della pena e sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua dei pubblici uffici con quella dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque -, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i motivi sollevati (con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla denegata riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5′ d.P.R. 309/90, e al diniego del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere del tutto generici, risolvendosi prevalentemente in stralci di pronunce di legittimità e di merito, afferiscono al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (si vedano, quanto all’invocata fattispecie di cui al predetto comma 5, le pp. 5 e 6; quanto al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, si veda la p. 6). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il presidentè