Ricorso inammissibile: perché i motivi generici non passano il vaglio della Cassazione
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e fondati su precise ragioni di diritto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando le censure mosse alla decisione dei giudici di merito sono generiche. Il caso in esame riguarda una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti e chiarisce i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: la Condanna per Detenzione di Stupefacenti
L’imputato era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. A seguito di una perquisizione, era stato trovato in possesso di 2,40 grammi di cocaina e 105,54 grammi di hashish. Secondo le analisi, da tali quantitativi era possibile ricavare circa 10 dosi medie singole dalla prima sostanza e ben 778 dalla seconda. La Corte d’Appello aveva dunque confermato la sua responsabilità penale.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Inammissibilità
Contro la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di merito nell’affermare la sua colpevolezza. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente questa linea difensiva, definendo il motivo di ricorso come generico. L’atto di impugnazione, infatti, si limitava a criticare la decisione senza individuare specifici errori logici o giuridici, e senza contestare con elementi concreti le conclusioni a cui era giunta la Corte territoriale. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa nel giudizio di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di principi procedurali consolidati. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse erano ‘prive delle ragioni di diritto e di fatto poste a loro fondamento’. L’imputato non aveva indicato quali specifici elementi probatori fossero stati travisati o mal interpretati, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di un giudice della legittimità. La sentenza impugnata, d’altro canto, aveva chiaramente affermato la responsabilità dell’imputato sulla base del ritrovamento della sostanza stupefacente, e il ricorso non offriva alcun elemento valido per contestare tale conclusione.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una decisione netta: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata perché la Corte ha ravvisato una ‘colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità’, ossia ha ritenuto che il ricorso sia stato presentato senza la dovuta diligenza e senza reali possibilità di accoglimento. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, non un tentativo generico di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi delle necessarie ragioni di diritto e di fatto a loro fondamento. Inoltre, mirava a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che giudica solo la legittimità della decisione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti?
Significa che il compito della Corte di Cassazione non è stabilire nuovamente come si sono svolti i fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non è un terzo grado di giudizio sul merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per ii reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo affermazione della sua responsabilità;
Considerato che il precisato motivo espone censure generiche, siccome prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e di fatto poste a loro fondamento, e non consentite dalla legge in sede di legi poiché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probato avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizz dai giudici di merito, posto che, da un lato, la sentenza impugnata ha affermato la responsabil dell’imputato siccome perquisito e trovato in possesso di 2,40 gr. di cocaina e di 105,54 gramm di hashish, dai quali, per il principio attivo presente, era possibile ricavare circa 10 dos singole della prima sostanza e ben 778 dosi medie singole della seconda tipologia di narcotico mentre, sotto altro profilo, l’atto di impugnazione non indica alcun elemento idoneo a contest le conclusioni della Corte d’appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro :3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore fl Presidente