Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario che l’atto di ricorso si confronti punto per punto con le motivazioni del giudice precedente. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua eccessiva genericità e condannando il ricorrente a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione penale.
I Fatti del Caso: Resistenza a Pubblico Ufficiale
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile per aver ostacolato l’attività di alcuni agenti intervenuti per sedare una lite scaturita da un incidente stradale. La Corte d’Appello aveva confermato la sua colpevolezza, fornendo una dettagliata ricostruzione della condotta illecita.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, l’atto di impugnazione si è rivelato del tutto inadeguato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta, basata principalmente su due pilastri: la genericità dei motivi e la corretta valutazione della recidiva.
La Genericità come Vizio Fatale dell’Impugnazione
Il cuore della decisione risiede nella censura di genericità. I giudici hanno evidenziato come il ricorrente si sia limitato a una critica astratta, senza mai entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere efficace, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, indicando con precisione quali punti della motivazione si contestano e perché. In assenza di questa correlazione, l’atto diventa aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
La Conferma della Recidiva
Anche la censura relativa al riconoscimento della recidiva è stata respinta. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo della Corte d’Appello alla sentenza di primo grado, la quale aveva già sottolineato come il nuovo reato fosse un chiaro indicatore dell’aumentata pericolosità sociale del soggetto. Questo ha giustificato il mantenimento dell’aggravante.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorso non può essere una mera riproposizione di doglianze già espresse o una critica generica alla decisione, ma deve individuare le specifiche lacune o errori logico-giuridici presenti nella sentenza contestata.
La Corte ha richiamato una propria precedente pronuncia (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007) per ribadire che un atto di impugnazione che ignora le affermazioni del provvedimento censurato cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità. Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato perché la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a un dissenso non argomentato. Di fronte a tale carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita e puntuale della sentenza che si vuole criticare. Tralasciare questo confronto diretto e limitarsi a lamentele generiche espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione che si sta impugnando. In altre parole, se l’atto di ricorso non indica con precisione i punti della sentenza precedente che si contestano e le ragioni di tale contestazione, risulta vago e non può essere esaminato nel merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il caso nel merito. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Come è stata valutata la recidiva del ricorrente in questo caso?
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione fatta nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, ha confermato che il reato contestato era espressivo di un’aumentata pericolosità del ricorrente, giustificando così il mantenimento dell’aggravante della recidiva, come già evidenziato nella sentenza di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto all’art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decision Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente al momento dell’intervento dei pubblici ufficiali allorché ostacolava l’attività istituzionale posta i fine di sedare una lite sorta a causa di un incidente stradale;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato che, quanto alla ritenuta recidiva, corretto risulta il rinvio operato alla dec primo grado (pag. 4, punto 6) che aveva posto in risalto come il reato contestato fos espressivo dell’aumentata pericolosità del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.