Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore formale e una precisione argomentativa assoluti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza e la genericità possano portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo la porta a qualsiasi discussione sul merito della questione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza dei requisiti di specificità dell’atto di impugnazione nel processo penale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina in concorso, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare sia la dichiarazione di responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio applicato. Il ricorso si basava su un unico, conciso motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e, senza entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: un ricorso inammissibile per genericità
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto puramente procedurale: la genericità del motivo di ricorso. Secondo i giudici, il motivo presentato era “stringatissimo” e formulato in modo così generico da risultare indeterminato.
Il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici a sostegno della sua critica contro la sentenza della Corte d’Appello. La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, prescrive che l’atto di impugnazione debba enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta “logicamente corretta” dalla Cassazione, il ricorso non ha fornito alcun elemento concreto che permettesse ai giudici di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
In sostanza, non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice; è necessario spiegare in modo dettagliato e puntuale perché quella decisione sarebbe errata, sulla base di elementi concreti e argomentazioni giuridiche precise. La mancanza di questa specificità rende l’impugnazione un atto nullo, che non può essere esaminato nel merito.
Conclusioni: L’Importanza del Rigore Formale nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il formalismo non è un mero capriccio del legislatore, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo. Un ricorso vago non solo appesantisce il sistema giudiziario, ma impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere le reali doglianze della parte, rendendo impossibile una valutazione ponderata. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito: la redazione di un atto di impugnazione deve essere meticolosa, dettagliata e ancorata a precisi elementi fattuali e giuridici. In assenza di tale rigore, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi specifici su cui si basava la critica alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un motivo di ricorso?
Per genericità si intende una formulazione vaga e astratta del motivo di impugnazione, che non consente al giudice di individuare con precisione i punti della sentenza che si contestano e le ragioni specifiche, in fatto e in diritto, a sostegno della critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44858 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 30/10/1997
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME ritenuto che l’unico, stringatissimo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n.1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME