Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità Non Paga in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità venga inevitabilmente respinto, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i requisiti fondamentali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
Il ricorso si basava su tre punti principali: la contestazione della motivazione sulla sua responsabilità penale, la critica al trattamento sanzionatorio applicato e, infine, il lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.).
La Valutazione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece emesso un’ordinanza che ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente sulla modalità con cui l’impugnazione è stata redatta e presentata.
Secondo i giudici, il ricorso era affetto da vizi insanabili che ne hanno precluso l’esame nel merito. La Corte ha sottolineato come l’atto fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito, senza introdurre elementi di critica nuovi e specifici.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, ha evidenziato la genericità e l’assoluta mancanza di specificità del ricorso. I motivi presentati non indicavano chiaramente quali parti o punti della sentenza impugnata fossero oggetto di censura. Anziché contestare passaggi precisi della motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e disattese nel grado precedente, prospettando inoltre una ricostruzione alternativa dei fatti del tutto inverosimile. Questo modo di procedere trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione critica da parte della Cassazione.
In secondo luogo, riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza. Per motivare il diniego di tale beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia un riferimento, anche conciso, agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua scelta, come ad esempio la gravità del fatto o la personalità dell’imputato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la doglianza sul punto infondata.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione non è una semplice riproposizione dei gradi precedenti. Deve essere un atto tecnico, specifico e pertinente, capace di individuare con precisione i vizi di legittimità della sentenza impugnata. Un ricorso generico e ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per chi lo propone.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, ad esempio se è generico, non indica specificamente i punti della sentenza che contesta, o si limita a riproporre questioni già valutate senza nuove e pertinenti argomentazioni.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi del processo precedente in un ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso meramente riproduttivo di censure già vagliate e respinte dal giudice di merito è privo della specificità richiesta e, pertanto, inammissibile.
Come deve essere motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di una disamina dettagliata di ogni singolo fattore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il ricorso contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., nonché la correttezza della motivazione posta alla base del trattamento sanzioNOMErio e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 – 5 della sentenza impugnata)e prospetta una inverosimile ricostruzione alternativa del quadro probatorio;
che i motivi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso;
osservato, peraltro, che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen. richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.