Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/09/1972
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria depositata dal difensore dell’imputato in data 5 novembre 2024;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione degli artt. 192, 533, 603 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazion relazione alla mancata rinnovazione dell’esame del teste Michusa è reiterativ censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale c confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risul processuali, le doglianze addotte con l’atto di appello nonché manifestame infondato;
ritenuto che la Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicit e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni d necessarietà di un nuovo esame del teste Michusa alla luce della chiarezza quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 5 della sentenza impugnata). C posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenz legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzi completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di ca eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice rit nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Se 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 de 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 220, 230, 497, 501 cod. proc. pen. e 24-111 C conseguente all’utilizzazione ai fini della decisione delle valutazioni discre del Maggiore COGNOME nonché mancanza di prova in ordine alla falsità della ca di circolazione di cui al capo di imputazione conseguente al mancato svolgiment di specifico accertamento peritale, è manifestamente infondato.
rilevato che l’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di quest processuali, comprova che il Maggiore COGNOME ha svolto attività tecnica ripet e che, di conseguenza, è stato correttamente indicato nella lista testi del Pu ministero e quindi escusso come teste nel corso del giudizio dibattimentale ( Sez. 2, n. 41124 del 07/09/2023, COGNOME, Rv. 285299 – 01: “la parte ottempera all’onere di cui all’art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in quali di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalità e nell’ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterà l’esame, consentendo il più ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. peri.
ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen.);
rilevato, inoltre, che non sussiste incompatibilità con l’ufficio di testimone p consulente tecnico incaricato dal Pubblico ministero, non rivestendo costui qualità di ausiliario dell’organo inquirente, in quanto è tale solo l’ausiliario tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell’u giudiziario (Sez. 5, n. 32045 del 10/06/2014, Colombo, Rv. 261652 – 01; d ultimo Sez. 2, n. 18112 del 05/03/2024, Fall, non massimata).
rilevato, quanto agli aspetti ‘valutativi’ della deposizione del COGNOME, essendo essi inestricabilmente collegati con la funzione ‘descrittiva testimonianza, vale il principio per cui il divieto di esprimere apprezzam personali, posto in via generale dall’art. 194 comma terzo cod. proc. pen., vige qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che rife su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti a abituale e particolare attività, giacché in tal caso l’apprezzamento di inscindibile dal fatto (vedi Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278
– 01 e recentemente Sez. 4, n. 1712 del 17/10/2023, COGNOME, non massimata).
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., violazione del pri dell’oltre ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione in ordine a valutazione delle dichiarazioni rese dal teste NOME ed alla sussist dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, è articolato esclusivamen fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli eleme fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e dive parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a segui una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di lo e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove e, quindi, sindacabile in questa sede;
rilevato che tale doglianza è anche aspecifica poiché non si confronta adeguatamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della C territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento d giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 201 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilità dell’imputato i considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustific plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti sua disponibilità (si veda, in proposito, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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