Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per la genericità dei motivi e per l’impossibilità di applicare benefici in presenza di precedenti penali. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i requisiti di accesso alla Suprema Corte e le condizioni per l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Brescia, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, contestava la sua responsabilità penale, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente e si limitasse a replicare quella del primo grado. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, relativa ai reati di particolare tenuità.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Primo Motivo: L’Aspecificità della Critica
La Suprema Corte ha definito il primo motivo come ‘aspecifico’. L’imputato, infatti, non aveva sollevato nuove questioni di diritto, ma si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno chiarito che, in presenza di una ‘doppia conforme’ (cioè due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione), è del tutto legittimo che la motivazione della sentenza d’appello richiami quella di primo grado. La ricostruzione dei fatti, inoltre, è un apprezzamento che spetta ai giudici di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, a meno che non emerga una manifesta illogicità, assente in questo caso.
Il Secondo Motivo: L’Ostacolo dei Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata correttamente respinta dalla Corte d’Appello. La legge, infatti, richiede espressamente che il comportamento dell’autore del reato non sia ‘abituale’. Nel caso di specie, l’imputato risultava gravato da ben quattro precedenti penali. Questa circostanza, secondo la Cassazione, esclude in radice la possibilità di considerare il comportamento come non abituale, rendendo inapplicabile il beneficio della non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri del diritto processuale penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Riproporre le stesse difese già respinte in appello non costituisce un motivo valido. Il secondo pilastro riguarda i requisiti sostanziali per l’applicazione di istituti premiali come quello della particolare tenuità del fatto. La non abitualità del comportamento è una condizione essenziale, e la presenza di precedenti penali è un elemento oggettivo che la Corte deve considerare per escluderla.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non del merito. Chi intende presentare ricorso deve formulare censure precise e pertinenti, che mettano in discussione la corretta interpretazione e applicazione delle norme, non la ricostruzione dei fatti. Inoltre, la decisione sottolinea come la storia criminale di un imputato abbia un peso determinante nell’accesso a benefici di legge. Un casellario giudiziale non pulito può precludere l’applicazione di norme favorevoli, come l’art. 131-bis c.p., anche quando il singolo reato commesso potrebbe, di per sé, essere considerato di lieve entità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ‘aspecifici’, ovvero si limitavano a riproporre le stesse questioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare valide questioni di legittimità.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché l’imputato aveva quattro precedenti penali. Questa circostanza è stata ritenuta ostativa al requisito della ‘non abitualità del comportamento’, che è una condizione essenziale prevista dalla norma per poter beneficiare della non punibilità.
Cosa significa che due sentenze di merito sono in ‘doppia conforme’?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello sono giunti alla medesima conclusione sulla responsabilità dell’imputato. In questi casi, è considerato legittimo che la motivazione della sentenza d’appello rafforzi e riprenda le argomentazioni del primo giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 14/07/1989
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legg e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabi dell’imputato, è aspecifico poiché ripropone le stesse questioni già discus ritenute infondate dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuri giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risulta processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pa della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sott profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di f non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al ma riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è aspecifico e consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente esc l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. in considerazio quattro precedenti penali di cui l’imputato è gravato, che escludono la abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizio invocata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Presi0ente