Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45865 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il 15/03/1967
NOME nato il 10/07/1967
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29 giugno 2023, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Foggia che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia in ordine al reato di concorso in ricettazione, riconosciuta l’attenuante di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen.
La difesa affida le sue censure a tre motivi deducendo:
2.1. Inosservanza degli artt. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020, 523, 602, 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., stante la notifica al difensore delle conclusioni scritte del P.G. in violazione del termine libero di giorni dieci (nella specie la comunicazione è del 23/06/2023 per l’udienza del 29/06/2023).
2.2. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dalla legge cd. Cartabia che, nel modificare l’istituto in parola, ha previsto che la valutazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o de pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., vanno valutate anche in considerazione della condotta susseguente al reato.
2.3. Travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine ala falsificazione dei marchi apposti sulla merce sequestrata.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 16 settembre 2024, ha concluso per l’accoglimento del ricorso con riguardo al secondo motivo.
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, infatti, la Corte di legittimità ha affermato che: «Nel giudizio cartolare d’appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito tardivo, per via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie.» (Sez. 7, ord. n. 32812 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 285331; in termini Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, C., Rv. 285645 – 01; Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645; Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P,
Rv. 286664 – 01).
Nella specie, le conclusioni del P.G. si limitavano a chiedere la “conferma della condanna, essendo già pena congrua, anzi minima quella irrogata in primo grado, tenuto conto del rito dibattimentale prescelto, e dei precedenti a carico degli imputati anche specifici”. A fronte di tali generiche conclusioni, la difesa dei ricorrenti si è limitata a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, omettendo di dedurre l’effettiva incidenza di tali conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio. E tanto a prescindere dal rilievo che la difesa, pu formulando il giorno antecedente all’udienza conclusioni scritte, nulla ebbe ad eccepire.
Il secondo motivo è inammissibile poiché investe un profilo di merito che doveva essere tempestivamente dedotto dinanzi alla Corte di appello in sede di conclusioni scritte, posto che la modifica normativa su cui la difesa poggia la sua censura risulta essere entrata in vigore dal 30 dicembre 2022 e, dunque, in tempo ampiamente utile per l’udienza fissata dinanzi alla Corte di appello del 29/06/2023.
Il terzo motivo è del tutto generico e reiterativo del motivo di appello, omettendo la difesa dei ricorrenti di confrontarsi con i plurimi argomenti e convergenti circostanze di fatto indicate dalla sentenza impugnata a corredo della falsità dei marchi apposti sulla merce (v. pag. 2).
In conclusione, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 22 ottobre 2024.