Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione del Giudice
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità riguardo alla recidiva, alle attenuanti generiche e alla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. La decisione sottolinea come non ogni doglianza possa trovare accoglimento in sede di legittimità, specialmente quando le decisioni dei giudici di merito sono sorrette da una motivazione logica e coerente con i principi di diritto.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato condannato in Corte d’Appello per il reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. La Corte territoriale aveva confermato la condanna, pur riducendo la pena inflitta in primo grado. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali: la mancata esclusione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla manifesta infondatezza delle argomentazioni proposte dalla difesa, ribadendo principi consolidati in materia.
La Valutazione della Recidiva
Il primo motivo di ricorso contestava il riconoscimento della recidiva. La Cassazione ha ritenuto tale motivo infondato, evidenziando come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione solida e completa. Il giudice di merito aveva valorizzato non solo il presupposto formale (gli innumerevoli precedenti penali per gravi delitti contro il patrimonio e un’ultima condanna per estorsione divenuta irrevocabile), ma anche il presupposto sostanziale. Quest’ultimo si concretizzava nell’espressione di una “maggiore pericolosità” da parte dell’imputato, un elemento che giustifica pienamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Il Diniego delle Attenuanti e l’eccessivo Trattamento Sanzionatorio: un ricorso inammissibile
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi al diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e all’eccessività della pena, sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha ricordato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, per motivare il diniego delle attenuanti è sufficiente che il giudice di merito faccia un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere.
Per quanto riguarda la presunta eccessività della pena, gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso esaminato, il suo esercizio è stato giustificato in maniera adeguata e logica.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giuridici in materia di recidiva e aveva esercitato il proprio potere discrezionale in modo non arbitrario ma motivato. Pertanto, i motivi di ricorso si risolvevano in una mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di Cassazione, rendendo così il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non su un generico dissenso rispetto alle valutazioni di merito del giudice. Per gli operatori del diritto, è un monito a strutturare i motivi di ricorso in modo rigoroso, concentrandosi su eventuali violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione, unici terreni su cui la Corte di Cassazione può intervenire.
Quando è giustificata l’applicazione della recidiva secondo la Corte?
La Corte ritiene giustificata l’applicazione della recidiva quando la motivazione del giudice di merito si basa sia su un presupposto formale, come numerosi precedenti penali, sia su un presupposto sostanziale, quale la dimostrazione di una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
È sufficiente una motivazione sintetica per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza citato nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la graduazione e la quantificazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può intervenire su questo punto se il giudice ha giustificato la sua scelta in maniera adeguata, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 01/08/1967
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo n. 2 e 7, cod. pen., riducendo però la pena inflitta;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato perché asserisce un difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 2-3) che ha valorizzato sia il presupposto formale (innumerevoli precedenti penali per gravi delitti contro il patrimonio e ultima condanna divenuta irrevocabile il 13 settembre 2023 per il delitto di estorsione e dichiarazione di recidiva reiterata) sia il presupposto sostanziale circa l’espressione di una maggiore pericolosità;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, in riferimento al diniego delle circostanze di cui all’art. 62 – bis cod. pen., secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2) mentre, in riferimento all’eccessività della pena inflitta, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024