Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un caso approda in Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione sul merito della questione. Spesso, l’atto stesso con cui si avvia il giudizio viene esaminato e, se non rispetta precisi requisiti, si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per capire cosa significa e quali sono le conseguenze.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Un individuo, condannato dalla Corte di Appello di Roma per reati legati agli stupefacenti, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. Le sue difese si concentravano su due punti principali: contestava che la droga fosse destinata allo spaccio e criticava la decisione dei giudici di non concedergli le attenuanti generiche. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
Le Ragioni di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno evidenziato due vizi fondamentali nell’atto di impugnazione:
1. Richiesta di una nuova valutazione di merito: Il ricorrente chiedeva alla Corte di riesaminare le prove (quantitativo di droga, modalità di confezionamento e occultamento) per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di appello. Tuttavia, la Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivedere i fatti; il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
2. Aspecificità e Reiterazione: I motivi del ricorso sono stati giudicati come una semplice e generica ripetizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve evidenziare errori di diritto, non limitarsi a riproporre le proprie tesi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul ruolo stesso del giudice di legittimità. La Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione sia sulla destinazione della droga allo spaccio, sia sulla negazione delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano logicamente dedotto l’intento di spaccio dal quantitativo sequestrato e dalle modalità di conservazione della sostanza. Allo stesso modo, l’esclusione delle attenuanti era stata motivata dall’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e dalla gravità del fatto, desunta sempre dalla quantità di droga.
Poiché la motivazione della sentenza d’appello era logica e coerente, non spettava alla Cassazione intervenire. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, quindi, una conseguenza diretta del tentativo del ricorrente di trasformare un giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
Le conclusioni di questa vicenda sono nette e hanno importanti implicazioni pratiche. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Infatti, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista proprio per i casi di inammissibilità dovuti a colpa del ricorrente, con lo scopo di scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o proposti senza rispettare le regole procedurali. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: rivolgersi alla Cassazione richiede argomenti giuridici solidi, non una semplice insoddisfazione per l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, e perché i motivi erano una generica ripetizione di doglianze già esaminate, senza individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato la condanna per spaccio secondo i giudici?
La condanna per spaccio era basata su elementi di fatto quali il quantitativo della droga sequestrata, le modalità di confezionamento, la detenzione e l’occultamento della stessa, elementi che, nel loro complesso, sono stati ritenuti indicativi di una destinazione alla vendita e non a un uso personale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver presentato un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 27/10/1975
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso sono, da un lato, volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, preclusa in questa sede, e dall’altro aspecifici, in quanto tali da risolversi in una generica reiterazione delle doglianze, in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, desunta dal quantitativo nonché dalle modalità di confezionamento, di detenzione e occultamento, nonché in ordine alla pena e all’esclusione delle attenuanti generiche, giustificata dall’insussistenza di elementi positivamente valutabili e dal quantitativo di droga sequestrato;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente