Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il 30/12/1990
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione, travisamento e
Ritenuto violazione di legge, quanto al contestato delitto di cui all’art. 337 cod. pen., in ordine all’
sospensione del procedimento con messa alla prova è generico nella parte in cui omette ogni censura nei confronti della apprezzata prognosi negativa di reiterazione fondata, non solo sul
condotte di reato precedente, ma anche successive, specie là dove la Corte di appello ha osservato come tale prognosi, alla luce della condanna passata in giudicato per il delitto
tentato omicidio volontario e porto ingiustificato di arma, fosse stata adeguatamente valuta dal Tribunale; che, sotto tale profilo, risulta irrilevante che la prognosi negativa si
apprezzata in merito ad altre questioni, rivelandosi la stessa comunque decisiva ai fini mancato accesso all’istituto;
che manifestamente infondata si rivela l’affermazione secondo cui il primo giudice ritenuto
avrebbe dovuto effettuare tale prognosi solo dopo aver verificato il programma predisposto dall’UEPE (in ordine al quale era stata già rivolta istanza allegata al procedimento), tenuto co che, secondo giurisprudenza pacifica, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione del proces per la messa alla prova dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di formulare una progno favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenut valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278602 – 01);
rilevato che il secondo motivo con cui si rivolgono censure in merito alla ritenut responsabilità, con particolare riferimento all’esclusa esimente di cui all’art. 393-bis cod. costituisce mera riproduzione di questione già ampiamente confutata dalla Corte di appello l dove, dopo attenta verifica dello svolgimento degli eventi, con motivazione in fatto sindacabile in sede di legittimità, ha escluso la possibilità che la reazione del ricorrente giustificata anche solo dalla putativa convinzione di aver subito un sopruso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025.