Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 12/12/1992
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Vizio di motivazione in or all’affermazione di responsabilità per asserita inidoneità del materiale probatorio; 2. Violaz di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod.pen.; 3 Violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.;
considerato, quanto alle doglianze proposta dall’ imputato in tema di affermazione di penale responsabilità e riqualificazione del fatto che le argomentazioni illustrate nel ricorso manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica al ragionamento seguito dalla Corte di merito nella decisione impugnata ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità;
considerato che i rilievi difensivi, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legit concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza d Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
considerato, quanto alle ulteriori censure formulate in tema di trattamento sanzionatori (motivi secondo e terzo), che la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stata esclu per i due precedenti specifici di cui l’imputato è gravato e che i profili riguarda determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione e la mancanza di manifestazioni resipiscenza;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitri o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025.