Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte a Nuove Valutazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando con precisione i confini del proprio giudizio. Quando un ricorso non rispetta i paletti procedurali, come l’introduzione di motivi nuovi o la mera ripetizione di argomentazioni già respinte, l’esito è segnato. Questo caso evidenzia l’importanza di strutturare un appello in modo corretto fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte una serie di doglianze contro la decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, il tentativo non ha avuto successo, scontrandosi con i rigorosi criteri di ammissibilità previsti dalla legge.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato attentamente i motivi presentati, riscontrando due vizi fondamentali che hanno portato a una declaratoria di inammissibilità.
La Violazione della Catena Devolutiva
Il primo motivo di ricorso si basava sul cosiddetto “travisamento del fatto”, un errore che si verifica quando il giudice fonda la sua decisione su una prova inesistente o completamente fraintesa. La Corte ha però rilevato un problema procedurale insormontabile: questa censura veniva sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Secondo il principio della “catena devolutiva”, i motivi di appello devono essere presentati e discussi nei gradi di merito. Introdurre una questione totalmente nuova davanti alla Cassazione costituisce una violazione di tale principio, sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
La Genericità degli Altri Motivi
Per quanto riguarda le restanti doglianze, la Corte le ha giudicate intrise di “genericità”. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte sia in primo che in secondo grado. Tali argomentazioni riguardavano la valutazione di elementi fattuali, come la sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità o il riconoscimento di circostanze attenuanti. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione un terzo giudizio di merito, un compito che esula completamente dalle sue funzioni.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e perentorie. È stato ribadito che il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il compito della Suprema Corte è, invece, quello di assicurare “l’uniforme interpretazione del diritto” e di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche. Un ricorso che mira a ottenere una nuova e diversa ricostruzione del fatto, senza evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale e della strategia difensiva nei giudizi di impugnazione. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è cruciale che ogni motivo sia specifico, pertinente e, soprattutto, che non introduca per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere sollevate nei gradi precedenti. La decisione conferma che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di giudizio, e che i tentativi di ottenere una rivalutazione dei fatti sono destinati al fallimento.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché sollevava per la prima volta in Cassazione la questione del travisamento del fatto, violando così il principio della “catena devolutiva”, secondo cui i motivi di impugnazione devono essere proposti nei precedenti gradi di giudizio.
Qual era il problema con gli altri motivi di ricorso?
Gli altri motivi sono stati ritenuti generici, in quanto si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici di primo e secondo grado, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito che non compete alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di assicurare l’uniforme interpretazione della legge (giudizio di legittimità) e non quello di riesaminare e valutare nuovamente i fatti del processo (giudizio di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
NOME COGNOME nato il 17/11/1981
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME Wei e preso atto della memoria, da ritener tardiva;
considerato che il primo motivo non è consentito perché il travisamento viene dedotto per la prima volta in questa sede (si confronti il riassun motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata), pur se ricorrent secondo la prospettazione difensiva, fin dal primo grado; v’è quindi s violazione della catena devolutiva con conseguente inammissibilità ex art 60 comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, in relazione ai restanti motivi, che il ricorso è intriso di genericità, poiché le varie doglianze non fanno che ripetere quanto già prospettato inna al primo e secondo giudice, confidando in un terzo giudizio merito (sul valutazione del falso manifesto o dei vari profili fattuali attinenti alla esclusione della responsabilità o alle circostanze attenuanti invocate -62 bi n. 4, cod. pen.), senza considerare tuttavia che compito di questa Cor assicurare l’uniforme interpretazione del diritto e non la valutazione corretta ricostruzione del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025 GLYPH J:–