Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/08/1973
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di rapina, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dell’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto integrato il delitt di rapina impropria in tutti i suoi elementi costitutivi);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (cfr. pagg. 7) che nega il riconoscimento dell’attenuante de qua in ragione della non integralità del risarcimento, così applicando adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ««ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, COGNOME, Rv. 265831 – 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 254880 – 01);
osservato che l’ulteriore doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso e relativa al vizio di motivazione sull’aumento di pena per i reati satellite è manifestamente infondata;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, peraltro, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli
dall’art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della
sua decisione;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.