Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 12/11/1976
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità,
non è consentito in questa sede in quanto tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti, operazione non
consentita in sede di legittimità; ritenuto inoltre che, in tema di chiamata in correità, il giudice, valutata la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibili
oggettiva delle sue dichiarazioni, deve verificare l’esistenza di riscontri estrinseci indipendenti a valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non solo il fatto-
reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente”, né che abbiano i
requisiti propri degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez.
U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01; Sez. 1, n.
31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 – 01; Sez. 2, n. 35923 del
11/07/2019, Campo, Rv. 276744 – 01);
osservato che, nella specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull’attendibilità delle dichiarazioni del correo e sulla sussistenza del riscontro indipendente ed individualizzate);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è generico, rispetto ad una motivazione con cui i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 – 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254051 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 sulla non marginalità del contributo concorsuale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.