Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21793 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 26/11/1985
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene all’utilizzabilità del materiale
intercettivo, mentre il secondo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio, ed in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
che in relazione al primo profilo di critica della sentenza, ne è
considerato evidente la genericità, causa di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.),
giacché dei due argomenti che la sentenza enuclea – il primo a pg. 8 ed il secondo tra pg. 8 e pg. 9 – per giustificare il giudizio di utilizzabilità del materi
intercettivo, argomenti indipendenti ed alternativi, ciascuno sufficiente a giustificare l’interpretazione adottata, e richiedente pertanto specifica
considerazione da parte del ricorso, il motivo omette completamente di confrontarsi con il primo, con cui la Corte valorizzava la motivazione del decreto
di intercettazione da cui si poteva desumere che esso era disposto anche per i reati di ricettazione, delitti rientranti nei limiti di ammissibilità di cui all’art
c.p.p., con conseguente superfluità del richiamo ai principi della sentenza SU Cavallo -n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020- irrilevante nel caso di specie;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto adeguata (assenza di parametri positivamente valutabili, non indicati nemmeno con il ricorso; estensione e tendenziale stabilità della rete malavitosa -con conseguente gravità del reato- con diramazione nella attività diretta al traffico di esseri umani) e non manifestamente illogica, dovendosi considerare quest’ultimo come il principale parametro (unitamente alla eventuale contraddittorietà motivazionale) attraverso il quale la Corte di legittimità può ingerirsi nella discrezionalità sanzionatoria del giudice di merito o, meglio, nella estrinsecazione del suo esercizio – la motivazione – in questo caso del tutto immune da critiche in base ai criteri indicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.