Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve prestare attenzione ai motivi che pone a fondamento del suo atto. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso per ottenere una semplice rilettura delle prove. Se l’atto si limita a riproporre le stesse questioni già decise, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte di Appello di Trieste per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. In primo luogo, lamentava la mancata ammissione di un testimone a sua difesa. In secondo luogo, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo una diversa interpretazione delle prove raccolte durante il processo.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Suprema Corte
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che entrambi i motivi presentati dal ricorrente erano infondati e non rientravano nelle competenze del giudice di legittimità.
Per quanto riguarda la mancata ammissione del testimone, la Corte ha rilevato che si trattava della stessa identica questione già sollevata e correttamente respinta dalla Corte di Appello nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. La Cassazione non può riesaminare decisioni già motivate in modo logico e conforme alla legge dal giudice di merito.
Sul secondo punto, relativo alla contestazione della responsabilità, i giudici hanno sottolineato come il motivo fosse finalizzato unicamente a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie. In pratica, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Questa richiesta è estranea al “sindacato di legittimità”, che si limita a controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito delle prove.
La Decisione della Corte
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso temerario o palesemente infondato.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didascalica. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo sulla legalità della decisione. Quando un ricorso è “meramente riproduttivo” di argomenti già vagliati e disattesi, o quando mira a un’alternativa lettura delle prove, esso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha il dovere di sanzionare tali comportamenti processuali per non appesantire inutilmente il sistema giudiziario con impugnazioni prive di fondamento giuridico.
Le conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale. Chi intende adire la Corte di Cassazione deve formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. Tentare di riaprire la discussione sui fatti o riproporre le stesse difese già respinte non solo è inutile, ma anche controproducente, portando a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici. È un monito per gli imputati e i loro difensori a ponderare attentamente la strategia processuale nell’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava una doglianza già correttamente respinta dalla Corte di Appello e perché chiedeva una rivalutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate, esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 28/06/1984
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che con il motivo con cui è stata censurata la mancata ammissione del teste NOME COGNOME è stata reiterata la medesima doglianza che ha trovato corretta risposta da parte della Corte di appello (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pe ascrittogli, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fon probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024