Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/12/1980
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la successiva
memoria trasmessa il 3 giugno 2025, rilevato che
il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto
ex artt.
56 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché
fondato su motivi che reiterano quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza
impugnata, ove vengono con chiarezza espositiva evidenziati plurimi elementi dimostrativi del ruolo svolto dal ricorrente nella fattispecie oggetto di
accertamento);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto
assoluto di motivazione in relazione alla modalità di determinazione della pena base non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente
infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che il giudice di merito a pag. 7 della sentenza impugnata ha precisato che la pena è stata misurata sulla base del grave contesto criminoso in cui ha avuto luogo il tentativo di estorsione, del ruolo ricoperto e della capacità a delinquere dell’imputato, connotata dalla presenza di precedenti penali;
che la memoria da ultimo trasmessa in data 3 giugno 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all’originaria prospettazione dei motivi di doglianza;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.