Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24211 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 20/12/1977
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di furto in abitazion
tentato;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. ultim pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato
che la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo
riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizi che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013
del 5/02/2019, COGNOME, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695);
– che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identich doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; ch per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esa (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata);
che anche il terzo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca; che, in ogni ca il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunq manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 d 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente