Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 02/01/1945
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che il primo di ricorso evoca in maniera affatto generica la violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. senza che -però- venga specificato in cosa sarebbe consistita tale violazione, così che esso risulta inammissibile;
considerato che lo stesso primo motivo d’impugnazione insieme al secondo motivo di ricorso non sono consentiti perché si fonda su di una rivalutazione delle testimonianze e sulla ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
ribadito che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 – , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020Rv. 278196 – 02);
considerato che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso cheq – a ritenuta e applicata recidiva, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., la ricettazione si prescrive in sedici anni, al netto delle cause di sospensione.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.