Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, non sempre viene esaminato nel merito. Esiste infatti l’istituto del ricorso inammissibile, una decisione che blocca l’analisi della Corte quando l’atto di impugnazione non rispetta determinati requisiti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa procedura, spiegando perché la mera riproposizione di argomenti già discussi non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza e aveva deciso di portare la sua causa davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La difesa ha sollevato una serie di motivi per contestare la sentenza di condanna, sperando in un annullamento della stessa.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha stabilito che le argomentazioni difensive non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già ampiamente valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (tribunale e corte d’appello).
In pratica, la difesa non ha sollevato questioni di pura legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già fornito risposte corrette, puntuali e logicamente coerenti a tutte le doglianze difensive.
Le Motivazioni della Decisione
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno spiegato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo impeccabile su tutti i punti controversi. Questi includevano:
* La responsabilità dell’imputato per il reato di resistenza.
* L’idoneità offensiva della condotta tenuta.
* La presenza del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
* L’esclusione dell’assorbimento del reato di lesioni in quello di resistenza.
* La decisione di non concedere le attenuanti generiche.
Poiché la sentenza impugnata era immune da vizi logici o giuridici, il ricorso è stato considerato un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio sui fatti, ma un organo che vigila sulla corretta interpretazione e applicazione del diritto.
Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna, ma ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su solidi motivi di diritto, non sulla speranza di una terza valutazione dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio quando si limitano a riproporre censure di merito già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei gradi precedenti con argomenti giuridicamente corretti e coerenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30968 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/06/1976
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni. da manifeste incongruenze logiche in relazione ai profili responsabilità per la resistenza ascritta al ricorrente /anche con riguardo alla idoneità offesiva della condotta e al dolo, all’ asserito ed escluso assorbimento delle lesioni nella resistenza, esclusione delle generiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.