Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si presenta un appello o un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi siano solidi, specifici e giuridicamente pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità e il potere discrezionale dei giudici di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, ha tentato la via della Cassazione basando le sue doglianze su tre motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Il diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
3. Un terzo motivo, descritto dalla Corte come generico e non specificamente proposto nel precedente grado di giudizio.
L’obiettivo del ricorrente era, evidentemente, ottenere un esito più favorevole, puntando a una revisione delle valutazioni operate dai giudici di merito. Tuttavia, l’esito del ricorso è stato netto: l’inammissibilità.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto tutti e tre i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che le censure sollevate non erano idonee a mettere in discussione la logicità e la legalità della sentenza impugnata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli con argomentazioni precise.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., i giudici hanno ritenuto la richiesta manifestamente infondata. La Corte ha sottolineato che il giudizio sulla gravità della condotta concreta, necessario per escludere la particolare tenuità del fatto, era stato compiuto correttamente dal giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, incensurabile, del tribunale di grado inferiore, se non in presenza di vizi logici o giuridici palesi, qui assenti.
Il secondo motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato qualificato come una censura di fatto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la decisione era stata motivata sulla base della gravità della condotta e dei precedenti a carico dell’imputato. Tentare di contestare questa valutazione in sede di legittimità equivale a chiedere un nuovo esame del merito, compito precluso alla Cassazione.
Infine, il terzo motivo è stato liquidato come generico, poiché sollevava una doglianza non specificamente avanzata in appello. Questo vizio procedurale impedisce alla Cassazione di esaminare la questione, che doveva essere sollevata e discussa nei precedenti gradi di giudizio.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di formulare ricorsi tecnicamente impeccabili. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono evidenziare reali vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre una diversa valutazione dei fatti. La decisione conferma che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda, ma un organo di legittimità con il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Per il cittadino, ciò significa che le battaglie sul merito dei fatti vanno combattute e vinte nei primi due gradi di giudizio, con l’assistenza di una difesa tecnica attenta e preparata.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, generici (cioè non specificamente proposti in appello), o se si limitano a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito senza evidenziare vizi di legge.
La Cassazione può rivalutare la concessione delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare questa decisione se è sorretta da una motivazione logica e coerente, come nel caso di specie, dove si è tenuto conto della gravità della condotta e dei precedenti dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5757 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 27/08/1980
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all’art. 131-bi pen. è manifestamente infondato rispetto al giudizio di gravità della concreta condotta posta essere;
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione delle attenuanti generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merit ha valutato l’insussistenza di elementi favorevoli, sia in ragione della gravità della condott dei precedenti a suo carico;
Ritenuto che il terzo motivo è generico trattandosi di doglianza non specificamente proposta in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024