Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a LOCRI il 13/01/1991
avverso la sentenza del 22/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOMECOGNOME al quale è stata applicata la pena concordata
ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in continuazio
alla pena irrogata da altra sentenza, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1), e
401 del 1989 (capo 4), articolando un unico motivo, deduce violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione dia pubblici uffici per la durata di due ann
Considerato che le censure proposte dal ricorrente sono inammissibili ex art. 591, comma
1, lett.
a), cod. proc. pen., perché non sorrette da un interesse giuridicamente apprezzabile, in
quanto, da un lato, le deduzioni relative alla mancata applicazione di una pena accessoria non hanno la finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale per l’imputato (come
precisato da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di
soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piutto
individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal so legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione
giudiziale, e in quella, positiva, dei conseguimento di un’utilità, ossia di una decision vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con i sistema normativo; cfr., inoltre, per un precedente in parte analogo, Sez. 4, n. 4060 de 22/02/1996, Cervo, Rv. 204977 – 01), e, dall’altro, comunque, nella specie, la pena accessoria è stata già applicata con la sentenza relativa al reato più grave;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente