Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi fondamentali che portano a tale declaratoria, analizzando un caso relativo a una condanna per fabbricazione di esplosivi. La decisione offre spunti cruciali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di fabbricazione di materiale esplosivo. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la recidiva ma confermato la responsabilità penale dell’imputato, rideterminando la pena. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si contestava la classificazione del reato, sostenendo che in un diverso procedimento a carico di coimputati, gli stessi fatti erano stati qualificati in modo differente. Si lamentava un presunto travisamento da parte della Corte territoriale.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendolo ingiustificato.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della Procura, dichiarando il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità e dei requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso.
L’Irrilevanza del Contrasto tra Giudicati
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile per due ragioni fondamentali: era riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte nei gradi di merito e, inoltre, manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che il ricorso non conteneva una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse doglianze.
Ancora più importante, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la valutazione della legittimità di un provvedimento è un’operazione interna ad esso. Ciò significa che la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con un altro caso, per quanto analogo, non costituisce un valido motivo di ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. Il fatto che in un altro processo gli stessi eventi siano stati qualificati diversamente è irrilevante ai fini della decisione del singolo ricorso.
La Motivazione sul diniego delle attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato e generico. La Corte ha osservato come la decisione dei giudici di merito fosse giustificata da una motivazione logica e coerente, basata su elementi concreti come l’estrema gravità del fatto e la totale assenza di segni di pentimento (resipiscenza) da parte dell’imputato.
La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare che, nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, rendendo così la sua decisione insindacabile in sede di legittimità se priva di vizi logici manifesti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla necessità di preservare la funzione del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito. Il ricorso per cassazione deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione), non può limitarsi a riproporre questioni di fatto o a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. La genericità dei motivi e la loro natura meramente riproduttiva di argomenti già disattesi conducono inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha evidenziato che la difesa non ha criticato il ragionamento della Corte d’Appello, ma ha tentato di introdurre elementi esterni al giudizio (la sentenza di un altro processo), pratica non consentita.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali della procedura penale. Primo, un ricorso inammissibile è tale quando i motivi non sono specifici e si limitano a contestazioni generiche o a riproporre questioni di merito. Secondo, la discrezionalità del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche è ampia e la sua decisione, se sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria, non può essere messa in discussione in Cassazione. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo sulla diversa qualificazione del reato è stato respinto?
È stato respinto perché era una semplice riproposizione di argomenti già valutati e non conteneva una critica specifica alla sentenza d’appello. Inoltre, la Corte ha chiarito che il confronto con la decisione di un altro processo è irrilevante, poiché la legittimità di una sentenza si valuta solo sulla base degli elementi interni ad essa.
È possibile contestare in Cassazione una disparità di trattamento rispetto a coimputati giudicati separatamente?
No. Secondo la giurisprudenza costante citata nell’ordinanza, la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con un altro caso non rientrano tra i vizi di legittimità che possono essere fatti valere con il ricorso per cassazione, come il vizio di motivazione.
Su quali basi la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione dei giudici di merito era supportata da una motivazione logica e adeguata, che faceva riferimento a elementi concreti quali l’estrema gravità del fatto e la totale assenza di pentimento da parte dell’imputato. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10728 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 10/10/1977
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Na poli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva rideterminando la pena inflitta per il reato di fabbricazione di esplosivi in anni 2 mesi 10 di reclusione ed C 13.333,00 di multa;
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato; i giudici di merito hanno infatti, con motivazione logica ed esaustiva, evidenziato come il compendio probatorio avesse inequivocabilmente dimostrato la sussistenza, a carico del COGNOME, del reato così come contestato, ritenendo, correttamente irrilevante la circostanza che nell’ambito di diverso procedimento a carico di coimputati, il medesimo fatto fosse stato diversamente qualificato; nel giungere a tale conclusione, la Corte aveva evidenziato una leggera differenza nella rubrica delle rispettive imputazioni mosse nei due procedimenti, dando tuttavia atto che i fatti contestati effettivamente coincidessero (“ferma restando la totale coincidenza della contestazione in fatto”); la valutazione operata dai Giudici della Corte partenopea, logicamente argomentata, non risulta contrastata in alcun modo dal ricorrente che si limita a ribadire il diverso esito di un diverso procedimento, censurando un, inesistente, travisamento, da parte della Corte territoriale, dimenticando altresì il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui a norma dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (tra le tante: Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 – dep. 31/01/2013, COGNOME e altri, Rv. 254193); non è ultroneo ricordare che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità d un provvedimento definitivo non ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato GLYPH che il secondo motivo con il quale COGNOME lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è del pari inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità: il diniego delle circostanze innominate è infatti giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità (estrema gravità del fatto, totale assenza di segni di resispiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv.
242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025