Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Genericità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice ripetizione dei processi precedenti. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, evidenziando i requisiti di specificità e novità che i motivi devono possedere. Il caso riguarda una condanna per reati connessi agli stupefacenti, confermata in Appello e giunta infine al vaglio dei giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado dal Tribunale e la cui pena era stata confermata dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (fatti di lieve entità), decideva di proporre ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando diversi aspetti della decisione.
I Motivi del Ricorso e la Loro Inammissibilità
La difesa aveva articolato il proprio ricorso su tre motivi principali, sperando di scardinare l’impianto accusatorio confermato nei primi due gradi di giudizio:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.).
3. Violazione di legge e motivazione illogica in relazione alla continuazione tra reati (art. 81 cpv c.p. e 671 c.p.p.).
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, ritenendo l’intero ricorso palesemente inammissibile.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha spiegato le ragioni del rigetto. I primi due motivi sono stati definiti “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse questioni già risolte. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il terzo motivo è stato giudicato “del tutto generico” e basato su “enunciati ermeneutici errati”. La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto fornita dai giudici di merito, la difesa non può limitarsi a prospettare una diversa interpretazione della legge senza demolire logicamente il ragionamento della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorso inammissibile non ha superato il vaglio preliminare della Corte.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, senza alcuna possibilità di ulteriore impugnazione. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, finalizzato a denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, e non un tentativo generico di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello (meramente riproduttivi) o presentano interpretazioni giuridiche errate, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che l’appellante si è limitato a riproporre le stesse identiche censure già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la decisione di secondo grado.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1171 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NARNI il 22/10/1994
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo Giudice NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificati i fatti originariamente contestati)
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen.; violazione di legge e motivazione illogica e apparente in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) sono inammissibili. I primi due motivi, invero, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.). Il terzo motivo, oltre ad essere del tutto generico prospetta enunciati ermeneutici errati, a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto (pp. 3 e 4 sent. app.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr side te