Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a un Riesame
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi motivi di appello non possono essere accolti e quali sono le conseguenze per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Roma, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su due punti principali. In primo luogo, l’imputato contestava l’applicazione di una specifica circostanza aggravante prevista dall’articolo 80 del Testo Unico sugli Stupefacenti (TUS). In secondo luogo, si opponeva alla determinazione del trattamento punitivo, ovvero all’entità della pena che gli era stata inflitta dalla corte di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza d’appello è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e netta per la sua decisione, basandosi sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso, sebbene presentati come violazioni di legge, in realtà celassero un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti del caso.
L’Inammissibilità del Riesame del Merito
Il primo motivo, relativo all’aggravante, è stato respinto perché la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione con ‘argomenti giuridicamente corretti, coerenti’ e ‘immuni da manifeste incongruenze logiche’. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di valutare nuovamente le prove o le circostanze di fatto (il ‘merito’), ma solo di controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Contestare la valutazione fatta dalla Corte d’Appello equivale a chiedere un riesame del merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
Allo stesso modo, il secondo motivo, riguardante la pena, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La sentenza impugnata, secondo la Suprema Corte, era supportata da una ‘sufficiente e non illogica motivazione’ e aveva tenuto conto delle argomentazioni difensive. Anche in questo caso, il tentativo del ricorrente era quello di criticare l’apprezzamento del giudice di merito, un’operazione preclusa in Cassazione.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La dichiarazione di inammissibilità comporta automaticamente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Inoltre, la legge prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a meno che il ricorso non sia stato presentato senza colpa. In questo caso, la Corte ha ritenuto che i motivi fossero palesemente non consentiti, giustificando così l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice della legge, non dei fatti. Un ricorso inammissibile non è solo un tentativo destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso che attengano a reali violazioni di legge o a vizi logici evidenti nella motivazione, piuttosto che tentare di ottenere una terza valutazione delle prove. Per gli avvocati, ciò significa consigliare attentamente i propri assistiti sulle reali possibilità di successo di un’impugnazione in Cassazione, evitando di intraprendere percorsi processuali senza solide basi giuridiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere un riesame dei fatti e della valutazione delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali erano i due motivi principali del ricorso?
I due motivi principali erano la contestazione dell’applicazione di una circostanza aggravante prevista dall’art. 80 del Testo Unico Stupefacenti e l’opposizione alla determinazione della pena inflitta dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 02/06/1992
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
e
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto il primo contesta, sul versante soggettivo, l’appli dell’aggravante di cui al comma 1 dell’art 80 TUS quando di contro la valutazione resa sul pun dalla Corte del merito risulta resa con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con rigu alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e che parimenti deve ritenersi manifestamente infondato il secondo motivo, diretto a contrastare determinazione del trattamento punitivo perché anche sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensi così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.