Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza delle regole processuali. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso non rispetta questi confini, viene dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il proponente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’articolo 390 del codice penale, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione della sua responsabilità così come effettuata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero ammissibili in quella sede.
I Motivi dell’Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici hanno spiegato che le doglianze del ricorrente non denunciavano reali errori di diritto o vizi logici manifesti della sentenza impugnata. Piuttosto, miravano a:
1. Rimettere in discussione i fatti: Il ricorso cercava di offrire una versione alternativa dei fatti, già esaminata e respinta dai giudici di merito.
2. Ottenere una nuova valutazione delle prove: Si chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove, un compito che spetta esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello.
3. Contestare l’interpretazione del merito: Le critiche si risolvevano in un dissenso sulla valutazione operata dai giudici precedenti, senza però indicare un “travisamento probatorio” effettivo, cioè una distorsione palese del contenuto di una prova.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze economiche automatiche per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
* La condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta, puntuale e coerente. Le argomentazioni dei giudici di merito erano immuni da “manifeste incongruenze logiche” e avevano adeguatamente risposto alle obiezioni difensive. I motivi del ricorso, al contrario, erano un tentativo di sollecitare una nuova e non consentita valutazione nel merito, mascherata da presunti vizi di legittimità. La Cassazione ha ribadito di non essere un “terzo grado di giudizio” dove poter riesaminare l’intero processo, ma un organo con il compito specifico di assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’approccio da tenere quando si decide di ricorrere in Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano focalizzati esclusivamente su questioni di diritto (es. errata interpretazione di una norma) o su vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di utilizzare la Cassazione come un’ulteriore opportunità per discutere i fatti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La corretta redazione del ricorso è, quindi, un passaggio cruciale per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legge o errori logici della sentenza impugnata, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in ambito penale?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione con un ricorso?
Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito la vicenda, ovvero di rivalutare le prove o di sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella effettuata dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MENFI il 17/03/1964
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
y
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto non solo mirano a mettere in discussione il fatto ricostruito in modo conforme dai giudici del merl.to senza addurre effettivi travisamenti probatori, ma si risolvono in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle dogl difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifest incongruenze logiche sia nel ritracciare i tratti costitutivi della responsabilità del quanto al reato ex art 390 cp allo stesso ascritto, sia nel dare la giusta veste giurid condotta contestata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.