Ricorso inammissibile: quando la genericità blocca la Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte comporta conseguenze non solo processuali, ma anche economiche rilevanti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione analizza il caso di un imputato che, pur avendo ottenuto in appello la riqualificazione del reato da furto consumato a tentato, ha tentato ulteriormente di ridurre la propria responsabilità penale senza però fornire argomentazioni solide e specifiche.
I fatti e il contesto processuale
Il caso trae origine da una condanna per furto, successivamente riformata dalla Corte di Appello di Roma. I giudici di secondo grado avevano accolto parzialmente le istanze della difesa, qualificando il fatto come furto tentato e procedendo a una rideterminazione della pena. Nonostante questo parziale successo, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando due punti specifici: l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) e il diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli immediatamente privi di pregio. Il fulcro della decisione risiede nella natura del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre le stesse tesi già respinte, ma un controllo sulla correttezza giuridica e logica della sentenza impugnata. Il ricorso inammissibile è stato dunque il risultato di una tecnica redattiva che si è limitata a meri assunti, senza scalfire la coerenza delle motivazioni fornite dai giudici di merito.
Il problema della genericità dei motivi
Un ricorso viene considerato generico quando non si confronta direttamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, le motivazioni di primo e secondo grado formavano un corpo unico e coerente (cosiddetta doppia conforme sul punto delle aggravanti). La difesa non è riuscita a dimostrare dove risiedesse l’errore logico o giuridico dei giudici precedenti, limitandosi a una contestazione astratta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo che i motivi di ricorso erano basati su affermazioni prive di confronto argomentativo. La Corte ha evidenziato come le sentenze di merito avessero già ampiamente giustificato sia la sussistenza dell’aggravante della pubblica fede, sia l’insussistenza dell’attenuante richiesta. Quando il ricorrente omette di criticare puntualmente i passaggi logici della sentenza di appello, il ricorso decade inevitabilmente nel vizio di genericità, rendendo superfluo ogni ulteriore esame nel merito della vicenda.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sanciscono non solo l’inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in conformità con l’orientamento volto a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali e specifici, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in un automatismo processuale privo di basi giuridiche concrete.
Cosa accade se i motivi di ricorso sono troppo generici?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, impedendo l’esame del merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare un’aggravante senza argomentazioni specifiche?
No, la contestazione deve confrontarsi direttamente con le ragioni espresse dai giudici di merito, altrimenti il motivo viene considerato privo di valore giuridico nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma, che in questo caso è stata di tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40629 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANDA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di condanna primo grado, ha qualificato il furto contestato in termini di tentativo, procedendo alla rideterminazione della pena;
Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la sussistenza della aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. e il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., sono generici perché fondati su meri assunti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione espresse nella motivazione delle decisioni di primo e secondo grado che si integrano tra loro (prima e seconda pagina motivazione sentenza impugnata, pag. 3 sentenza di primo grado);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023