Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45299 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 3/12/2020 dal Tribunale di Foggia, all’esito di giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati rispettivamente condannati alle pene di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 3.400,00 di multa e mesi undici e giorni dieci di reclusione ed C 2.400,00 di multa – previa applicazione della continuazione e con beneficio della sospensione condizionale per il COGNOME – per il reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, così riqualificata l’originaria imputazione.
La Corte territoriale ha dato atto degli elementi posti dal Tribunale a fondamento della sentenza di condanna e specificamente rappresentati dal contenuto del verbale di arresto, di perquisizione e sequestro e dagli esiti dell’accertamento tecnico oltre che dalle dichiarazioni rese in giudizio da uno degli operanti di polizia giudiziaria; elementi dai quali era emerso che, nel corso di un servizio di osservazione, gli operanti avevano visto il COGNOME ricevere una banconota da un terzo soggetto – rimasto non identificato – e il COGNOME consegnare a quest’ultimo un involucro (poi risultato contenere sostanza dell tipo marijuana) prelevandolo da una scatola sita nel vano contatore dell’acqua; era quindi emerso che, dalla successiva perquisizione operata presso il suddetto vano e all’interno della predetta scatola, erano risultati ivi presenti bustine e involucri contenenti sostanze del tipo marijuana, hashish e cocaina.
La Corte ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello inerente all’affermazione della penale responsabilità degli imputati, attesa la chiarezza degli elementi rappresentati nel verbale di arresto’ perquisizione e sequestro e in considerazione deli fatto che gli operanti si trovavano a una distanza ridotta e tali da consentirgli di avere precisa contezza della suddetta transazione con il terzo acquirente; ha ritenuto infondato il motivo di appello riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generic:he, non essendo emersi elementi positivi idonei a giustificarne l’applicazione; in punto di trattamento sanzionatorio, ha ritenuto infondato il motivo di appello tendente – per il NOME – al riconoscimento della continuazione con altro episodio giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il 15/2/2020 per episodio accertato Il/10/2019, atteso lo iato temporale sussistente tra le due condotte e la diversità materiale tra le stesse; ha rigettato, sempre quanto al NOME, il motivo di appello inerente al riconoscimento della recidiva, atteso anche il breve lasso di tempo intercorrente con la precedente condanna e – sulla base di considerazioni coincidenti – ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rigettando altresì le doglianze relative alla concreta dosimetria della sanzione.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando sette motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione la difesa ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; ha dedotto che, anche sulla base della versione alternativa resa dagli imputati in sede di dichiarazioni spontanee, sarebbero stati sussistenti i presupposti per riqualificare la condotta sotto la specie dell’illecito amministrativo sanzionato dall’art.75 T.U. stup., atteso il modesto dato ponderale dello stupefacente e che la sentenza doveva comunque ritenersi errata nella parte in cui non aveva riconosciuto fondamento alle predette dichiarazioni spontanee degli imputati affermando erroneamente che gli stessi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto che la sentenza si presentava contraddittoria nella parte in cui aveva conferito piena valenza probatoria al verbale di arresto; il quale, a propria volta, avrebbe presentato un’incoerenza logica nella parte in cui aveva quantificato in soli 25 metri la distanza tra gli operanti e gli imputati al momento dell’attività di cessione e aveva dato atto della necessità dell’uso di un binocolo.
Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.; ha contestato sul punto il passaggio motivazionale nel quale la Corte aveva dato rilievo alla mancata contestazione della confisca, rilevando che dalla stessa non era logico trarre la dedotta argomentazione in ordine alla strumentalità della ricostruzione difensiva.
Con il quarto motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in punto di mancato riconoscimento della circostanza prevista dall’art.62, n.4, cod.pen., ritenendone sussistenti i presupposi in considerazione della quantità di sostanza detenuta e della modesta contropartita della transazione descritta in sede di verbale di arresto.
Con il quinto motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in punto (li mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come la Corte non avrebbe tenuto
adeguato conto del comportamento processuale’ con specifico riferimento alle rese dichiarazioni spontanee e alla scelta processuale del rito abbreviato, unitamente ai dati rappresentati dalla scarsa offensività del fatto e della ridotta capacità a delinquere degli imputati (uno dei quali, il COGNOME, incensurato).
Con il sesto motivo di impugnazione, ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra l’episodio oggetto del presente giudizio e quello oggetto della condanna pronunciata a carico del COGNOME l’1/10/2019, trattandosi di fatto di analoga oggettività giuridica e non essendo decisivo in senso contrario l’elemento valorizzato dalla Corte e rappresentato dalla distanza temporale tra i due fatti.
Con il settimo motivo di impugnazione, ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in punto di riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale nei confronti del NOME, ritenendo che il lasso temporale intercorrente con la precedente condotta sanzionata ben potesse essere posto alla base di un giudizio di insussistenza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congrui della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
Con il primo motivo di impugnazione, la difesa ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguato conto delle dichiarazioni spontanee rese dagli indagati, in ordine alle quali non avrebbe speso alcuna argomentazione in
sede di motivazione, riportando erroneamente che gli stessi si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere.
Il motivo è manifestamente infondato.
La doglianza, in primo luogo e in via pregiudiziale, si presenta del tutto aspecifica in riferimento al disposto dell’art.581 cod.proc.pen,, non avendo la difesa in alcun modo evocato il concreto contenuto delle dichiarazioni spontanee di modo che dal tenore del ricorso – anche in relazione al necessario requisito della autosufficienza – non è dato evincere il potenziale vulnus apportato al giudizio di penale responsabilità degli imputati.
In ogni caso, va rilevato come la valutazione della Corte in ordine alla circostanza che gli imputati – essendosi sottratti all’esame – si siano avvalsi della facoltà di non rispondere deve ritenersi del tutto conforme alle disposizioni processuali di riferimento; atteso che il contributo orale apportato dall’imputato mediante la resa delle dichiarazioni spontanee previste dall’art.494 cod.proc.pen. non può in alcun modo essere assimilato a quello fornito in sede di esame ed essendo tra l’altro non assimilabile il relativo valore probatorio, con i conseguenti riflessi in tema di ampiezza dell’onere motivazionale gravante sul giudice, il quale non è tenuto ad argomentare sul contenuto delle dichiarazioni rese spontaneamente (sul punto, Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911, ha ritenuto che le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 494 cod. proc. pen., dall’imputato sottrattosi al contraddil:torio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi).
Il secondo motivo, con il quale è stata dedotta una presunta incoerenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione del contenuto del verbale di arresto, è inammissibile in quanto intrinsecamente aspecifico.
Difatti, la circostanza che gli operanti – da una postazione che i giudici di secondo grado hanno stimato distante circa 25 metri dal luogo della cessione di stupefacente – abbiano adoperato per prenderne esatta contezza un binocolo, costituisce circostanza del tutto inidonea a smentire il ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito e quindi concretizzare il dedotto vizio di motivazione.
Il terzo motivo, riguardante il passaggio motivazionale nel quale la Corte ha ritenuto che la mancata contestazione della confisca sarebbe stato indice della strumentalità delle argomentazioni difensive, è manifestamente infondato in quanto pure del tutto aspecifico.
Ciò in quanto – indipendentemente dalla valutazione compiuta nel motivo di ricorso in ordine alla riconducibilità della mancata contestazione a una mera omissione difensiva – non viene in alcun modo esplicato l’incidenza logica di tale valutazione sulla complessiva tenuta del ragionamento probatorio in punto di prova della penale responsabilità degli imputati.
Con il quarto motivo di impugnazione’ i ricorrenti hanno contestato la sentenza gravata in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art.62, n.4), cod.pen..
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.606, comma 3, cod.proc.pen., non essendo il relativo punto di doglianza stato sollevato in sede di appello.
Con il quinto motivo di impugnazione,, i ricorrenti hanno contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va difatti ricordato che lo stesso può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Gu.arnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che :ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente).
Nel caso di specie, devono quindi ritenersi congruamente motivate le sentenze di merito, le quali hanno fatto riferimento – da un lato – alla mancanza di elementi positivi idonei a giustificare l’applicazione; mentre d’altro lato, in relazione all deduzioni spiegate nel motivo di ricorso, la Corte ha congruamente evidenziato come nessun elemento di segno positivo potesse essere tratto dalla strategia
processuale (quale, nel caso di specie, la richiesta di rito abbreviato, trattandosi di elemento del tutto neutro ai fini in esame) ovvero dalle dichiarazioni spontanee rese a discarico, attesa l’irrilevanza delle medesime e in quanto avvenute dopo la sottrazione all’esame nel contraddittorio delle parti.
Con il sesto motivo di impugnazione, esposto nel solo interesse del NOME, il difensore ha censurato la motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del presente procedimento e quello giudicato con sentenza del Tribunale di Foggia del 1/10/2019, divenuta irrevocabile.
Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, come espressamente dato atto dalla Corte distrettuale, l’imputato ha omesso di depositare la sentenza irrevocabile in relazione alla quale ha richiesto il riconoscimento della continuazione; ricordando 5;u1 punto che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l’imputato ha l’onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva (Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, COGNOME, Rv. 262817; Sez. 6, n. 51689 del :13/10/2017, COGNOME, Rv. 271581; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, COGNOME, Rv. 277977; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, COGNOME, Rv. 284291).
In ogni caso, va rilevato come la Corte distrettuale si sia adeguatamente confrontata con i principi attinenti alla ravvisabilità della continuazione tra reati, in base ai quali il riconoscimento relativo necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), essendo quindi necessario, ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso, che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicil:à è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spaziotemporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia
l’occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/12/2015, dep.2016, Hamami, Rv. 266179).
Dovendosi altresì rilevare che l’unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, Sentenza n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258862).
Nel caso di specie, quindi, la Corte ha adeguatamente valorizzato i dati rappresentati dal lasso di tempo considerevole che ha separato le due vicende (oltre un anno e mezzo), dal diverso contesto territoriale, dalle differenti modalità di esecuzione (essendo, nel caso in esame, il fatto stato commesso in concorso), dalla differenza oggettiva delle condotte, essendo la precedente condanna fondata sulla sola detenzione e non anche sulla cessione.
Si tratta di considerazioni in presenza delle quali le doglianze della difesa si appalesano del tutto aspecifiche e tautologiche e omettono di confrontarsi concretamente con i precisi presupposti di fatto posti alla base della motivazione della Corte distrettuale.
Il settimo motivo di ricorso – sempre relativo alla sola posizione del NOME e inerente al riconoscimento della contestata recidiva – è manifestamente infondato.
Va rilevato che in riferimento alla recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; con la specificazione che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione anche succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, verificando, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, i tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782).
Deve quindi ritenersi che la Corte distrettuale abbia fornito una motivazione del tutto congrua in ordine all’applicazione della circostanza – non incorrendo, in riferimento alla contestazione difensiva spiegata sul punto, in alcuna contraddizione intrinseca con il mancato riconoscimento della continuazione
esterna – avendo rilevato come l’imputato sia incorso in una violazione analoga a quella per cui aveva già riportato condanna definitiva ma connotata da maggiore gravità, in tale modo denotando una persistente inclinazione alla commissione di delitti della medesima specie di quello già giudicato.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023
Il i sigliere estensore
GLYPH
Il Presidente