Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici e Ripetitivi
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione è un momento cruciale, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di doglianza. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso inammissibile viene respinto, confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo questo caso per comprendere i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato.
Il Contesto: Dalla Condanna per Evasione alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del Codice Penale. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che confermava la sua responsabilità, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso si concentravano su diversi aspetti:
1. Una critica generale al giudizio di responsabilità.
2. La contestazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
3. La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Questi punti, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due principi fondamentali del diritto processuale penale. Questi principi garantiscono l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento dei gradi di giudizio.
Motivo non Dedotto in Appello
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché sollevava una questione non specificamente dedotta nel precedente grado di giudizio, ossia l’appello. La legge processuale prevede che le questioni non presentate al giudice d’appello non possano, di regola, essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Questo per evitare che l’ultimo grado di giudizio si trasformi in un’occasione per riesaminare da capo l’intero processo.
Motivo Meramente Riproduttivo
Il secondo motivo, relativo alla sussistenza del dolo e alla tenuità del fatto, è stato considerato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già presentate, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a una generica contestazione della decisione precedente. I giudici hanno chiarito che ripetere argomenti già esaminati, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, svuota il ricorso della sua funzione. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione delle norme giuridiche. Di conseguenza, un ricorso che non individua vizi di legittimità specifici, ma si limita a riproporre le stesse difese, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce quindi un principio cardine: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede rigore, precisione e il rispetto delle regole processuali.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, secondo questa ordinanza, quando i motivi proposti non sono stati specificamente sollevati nel precedente grado di appello oppure quando sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito.
Per quale reato era stato condannato il ricorrente?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2863 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2863 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24679/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 c.p.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del d mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fato;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non dedotto specificamente in appello, e, quanto al secondo, perchè meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.