Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza d’Appello
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giustizia italiana, ma il suo accesso è regolato da criteri molto stringenti. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi precedenti. In questa analisi, esaminiamo un’ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Contesto Processuale
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Trento con una sentenza del settembre 2024, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, contestando diversi aspetti della sentenza, tra cui la mancata applicazione di cause di non punibilità e di circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario dell’imputato dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della corretta impostazione del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice:
1. La conferma implicita della sentenza della Corte d’Appello.
2. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una constatazione chiara e netta: i motivi del ricorso erano puramente riproduttivi. In altre parole, la difesa si è limitata a ripetere le stesse censure e argomentazioni che erano già state presentate, analizzate e respinte dai giudici della Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva già fornito risposte con argomenti:
* Giuridicamente corretti: conformi alla legge e alla sua interpretazione.
* Puntuali: specifici rispetto alle doglianze difensive.
* Coerenti e privi di incongruenze logiche: basati su un ragionamento lineare e non contraddittorio.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato come i giudici d’appello avessero correttamente escluso l’applicabilità sia della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), sia della circostanza attenuante prevista dall’art. 385, comma 4, c.p. Riproporre tali questioni senza introdurre nuovi profili di violazione di legge rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento sulla funzione e sui limiti del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti o ripresentare le stesse tesi difensive. La sede di legittimità serve a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già vagliati e disattesi, senza evidenziare specifiche violazioni di norme giuridiche o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione rafforza la necessità per i difensori di formulare censure specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità, pena la condanna a sanzioni economiche che si aggiungono all’esito negativo del processo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questo accade, ad esempio, quando il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dai giudici dei gradi di merito, senza sollevare specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 Euro.
Nel caso specifico, perché non sono state applicate la causa di non punibilità e l’attenuante richieste dalla difesa?
La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano già escluso con motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti l’applicabilità sia della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) sia della circostanza attenuante prevista dall’art. 385, comma 4, c.p. Il ricorso non ha introdotto nuovi elementi validi per contestare tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2794 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2794 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla non applicabilità sia della causa di non punibilità di cui all’ari 131 bis cod. pen. sia della att di cui al comma 4 dell’ari 385 cod. pen.;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.