Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4679 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4679 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1320/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
lette le conclusioni scritte trasmesse nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria trasmessa nell’interesse di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME e con due atti differenti,
Letta la memoria trasmessa in data 21 gennaio u.s. dal difensore di NOME COGNOME, con la quale si insiste nella fondatezza dei due motivi ricorso originari, non condividendo le determinazioni dell’esame preliminare dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data odierna dal difensore del COGNOME, con le quali si insiste seccamente per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131bis cod. pen. Ł manifestamente infondato;
che la Corte di appello di Palermo non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto in considerazione del quantitativo non esiguo della sostanza stupefacente in questione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità ex art. 648bis cod. pen. in ordine al reato presupposto non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che il giudice di merito a pag. 8 della sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente, in quanto le autovetture oggetto dei delitti di furto e le targhe contraffatte e smontate sono state rinvenute nel piazzale presso la INDIRIZZO, sita in Canicattì, di cui il ricorrente aveva la materiale disponibilità, in virtø dell’accordo con il
coimputato NOME;
considerato che il secondo motivo di ricorso contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62bis c.p. non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che la Corte di appello non ha concesso la circostanza attenuante in questione in considerazione delle modalità del fatto e dalla negativa personalità dell’imputato (si veda pag. 10 della sentenza impugnata);
ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME