Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4564 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4564 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Polistena il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza della violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poichØ fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di seconde cure hanno rilevato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie incriminatrice, consistenti, in particolare, nelle precedenti condanne dell’imputato per delitti determinati da motivi di lucro e nel possesso ingiustificato di strumenti, quali le forbici da potatura, nel caso di specie, idonei ad aprire o sforzare serrature), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., Ł manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto assenti la particolare tenuità del fatto e l’esiguità dell’offesa, in ragione sia delle circostanze di tempo e luogo in cui Ł stata realizzata la condotta, sia dei precedenti specifici a carico dell’imputato, integranti un comportamento abituale di per sØ ostativo al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità, con plurime e logiche considerazioni con le quali il ricorrente non si confronta;
che , peraltro, ai fini del giudizio sull’applicabilità o meno dell’art. 131bis cod. pen., non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma Ł sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 27464701), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940-01) ed atteso che tale valutazione va
Ord. n. sez. 1351/2026
CC – 27/01/2026
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compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, essa, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, certamente non ricorrente nel caso di specie;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione quanto all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non solo non Ł consentito in sede di legittimità in quanto totalmente reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, Ł anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), ma Ł anche manifestamente infondato, considerato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01), potendosi valorizzare in tal senso anche la sola presenza di precedenti penali a carico del ricorrente (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 27478301; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME