Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Evasione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e fondati. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insuperabile nel percorso giudiziario, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. La recente ordinanza della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio, analizzando un caso relativo al reato di evasione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputata, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, valutando la correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Secondo i giudici, la censura mossa alla sentenza della Corte d’Appello era stata formulata in termini troppo ampi e non specifici, senza individuare vizi concreti nel ragionamento del giudice precedente. Inoltre, le argomentazioni proposte sono state ritenute ‘manifestamente infondate’, ovvero prive di qualsiasi pregio giuridico evidente sin da una prima lettura.
La Cassazione ha sottolineato, al contrario, la qualità della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva motivato la sua decisione in maniera ‘logica, coerente e puntuale’. Questo giudizio positivo ha riguardato sia la parte relativa alla sussistenza del reato contestato (l’integrazione del reato), sia quella sulla correttezza della pena inflitta (la congruità del trattamento sanzionatorio), così come determinata già in primo grado.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: non è sufficiente dissentire da una sentenza per poterla impugnare con successo in Cassazione. È necessario articolare motivi di ricorso specifici, pertinenti e legalmente fondati. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di revisione della condanna, ma comporta anche sanzioni economiche. La condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende serve a scoraggiare impugnazioni presentate con finalità puramente dilatorie o senza una seria base giuridica. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto è stato ritenuto generico e manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza di secondo grado?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato la sua decisione in maniera logica, coerente e puntuale, sia riguardo alla sussistenza del reato sia alla congruità della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censu generica oltre che manifestamente infondata;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente puntuale con riferimento, tanto all’integrazione del reato contestato (cfr. pag. 1 della sen impugnata), quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio, così come individuato d primo giudice (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.