Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma le Decisioni di Merito
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica delle motivazioni. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato questioni relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e al giudizio di equivalenza formulato dai giudici tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare delle valutazioni che erano già state compiute e motivate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato gli atti e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione chiara: le doglianze presentate non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a replicare censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché, di fatto, chiedeva una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Cassazione. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero:
* Giuridicamente corrette: conformi alle norme di legge applicabili.
* Puntuali: specifiche e pertinenti rispetto alle questioni sollevate dalla difesa.
* Coerenti: prive di contraddizioni interne.
* Immuni da manifeste incongruenze logiche: il ragionamento seguito dai giudici di merito era lineare e fondato sugli elementi processuali acquisiti.
In assenza di un vizio di legittimità (come una violazione di legge o un difetto di motivazione evidente), la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni difensive non può trovare accoglimento in sede di Cassazione. Questo principio serve a garantire la funzione propria della Suprema Corte e a prevenire un uso dilatorio dei mezzi di impugnazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, richiamato nell’ordinanza, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata a sostenere i costi del procedimento.
In questo caso specifico, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati; dall’altro, finanziare programmi di riabilitazione e prevenzione del crimine.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila Euro.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti e sulla tenuità del fatto?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di legittimità, come una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o una violazione di legge. Non è possibile, come emerge da questa ordinanza, chiedere alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti, sostituendosi a quella già compiuta correttamente dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo alla mancata applicazione del causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis e in relazione al giudizio di ritenuta equiva le generiche e la recidiva, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.