Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile quando questo tenta di trasformare la corte di legittimità in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti che ha cercato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze del reato. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi procedurali applicati.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Lecce per diverse cessioni di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
1. La contestazione della sussistenza degli elementi materiale e psicologico di un capo di imputazione (cessione di marijuana), basandosi su una presunta errata valutazione delle prove.
2. Analoghe contestazioni per altri due capi di imputazione.
3. La critica alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta ingiustificata.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le prove già valutate nei precedenti gradi di giudizio, come le dichiarazioni dell’acquirente della sostanza stupefacente, e di interpretarle in modo diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di legittimità non consente un riesame del merito della vicenda. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Il Ricorso Inammissibile per Questioni di Fatto
Riguardo ai primi due motivi, la Corte ha sottolineato come l’appellante stesse proponendo una ‘inammissibile rilettura del compendio probatorio’. Le censure erano state definite una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, ad esempio, aveva dato credito alle dichiarazioni dell’acquirente e aveva giudicato implausibile la versione fornita dall’imputato. Chiedere alla Cassazione di rivedere tali conclusioni significa invadere un campo, quello della valutazione fattuale, che non le compete.
La Valutazione sulla Recidiva
Anche il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una ‘congrua argomentazione’ sul punto. La decisione di non escludere la recidiva era stata giustificata sulla base del rapporto tra il reato in esame e le precedenti condanne, elementi che, nel loro insieme, indicavano un’aumentata pericolosità sociale del soggetto. Anche in questo caso, si trattava di una valutazione di merito, adeguatamente motivata e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. I ricorsi che si limitano a contestare l’interpretazione delle prove data dai giudici di merito, proponendo una versione alternativa ma senza evidenziare vizi logici o giuridici, sono destinati a essere dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito che la reiterazione delle medesime doglianze, già disattese in appello, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione, non sulla speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della condanna inflitta dalla Corte d’Appello.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non può essere esaminato nel merito, ad esempio perché propone una semplice rilettura delle prove, che è compito dei giudici di primo e secondo grado, oppure perché si limita a ripetere argomenti già respinti in appello senza evidenziare vizi di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come le dichiarazioni di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove. Il suo compito non è valutare se un testimone sia credibile o meno, ma solo controllare che la motivazione con cui il giudice di merito ha giustificato la sua valutazione sia logica e non contraddittoria.
Cosa succede se un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello?
Se il ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ di censure già dedotte in appello e motivatamente respinte, viene considerato generico e, di conseguenza, dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato contestato al capo A, non è consentito, poggiando su un’inammissibile rilettura del compendio probatorio, e risulterebbe comunque generico, quale pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, dove si richiamano le dichiarazioni dell’acquirente di marijuana in merito alle plurime cessioni);
ritenuto che, analogamente, il secondo motivo che contesta la sussistenza dell’elemento materiale e psicologico dei reato contestati sub B e C si risolve nelle medesime doglianze – di natura schiettamente fattuale – già confutate in appello (cfr. pp. 3-4, sulla implausibilità della versione degli imputati);
ritenuto che il terzo motivo contesta la omessa esclusione della recidiva contestata all’imputato sulla base di considerazioni di merito, a fronte di una congrua argomentazione del giudice di merito in ordine al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo per l’aumentata pericolosità all’esito della sequenza recidivante;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.