Ricorso inammissibile: Perché la Cassazione non riesamina i fatti
Quando un processo giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non è più possibile discutere i fatti o chiedere una nuova valutazione delle prove. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impostazione errata dell’appello. Il caso riguarda una persona condannata per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, il cui ricorso è stato respinto senza nemmeno entrare nel merito.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di una donna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali aggravate, commessi con l’aggravante della recidiva specifica. La difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti, l’identificazione della responsabile e la valutazione complessiva della sua condotta aggressiva. Inoltre, il ricorso sollevava dubbi sulla congruità della pena, sulla corretta applicazione della recidiva e sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Le ragioni di questa decisione si fondano su principi cardine della procedura penale e sul ruolo specifico della Suprema Corte.
La Proibizione di una Nuova Valutazione delle Prove
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel tentativo della difesa di ottenere una ‘rilettura alternativa’ delle prove. Il ricorso, secondo i giudici, mirava a rimettere in discussione l’identificazione dell’imputata e la dinamica dei fatti, argomenti già ampiamente valutati e decisi dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Cassazione ha ribadito di essere un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andate le cose’, ma verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che le motivazioni della sentenza impugnata siano logiche e non contraddittorie. Proporre una diversa interpretazione delle testimonianze o delle prove documentali è un’attività preclusa in questa sede, a meno che non si dimostri un ‘travisamento della prova’, ovvero un errore macroscopico nella lettura di un atto processuale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La Genericità delle Censure e la Mancata Critica alla Sentenza
Un altro fattore che ha decretato l’inammissibilità del ricorso è stata la sua natura meramente ‘riproduttiva’. La difesa si è limitata a riproporre le stesse obiezioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni giuridiche usate da quest’ultima per respingerle. La Corte di Appello aveva infatti spiegato in modo logico e giuridicamente corretto perché la pena fosse congrua, perché la recidiva fosse stata correttamente contestata e perché non sussistessero i presupposti per applicare determinate attenuanti. Il ricorso, ignorando queste motivazioni, non ha instaurato un vero ‘dialogo’ giuridico con la sentenza impugnata, risultando così generico e inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si concentra sul corretto perimetro del giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che un ricorso non può essere un ‘terzo grado di merito mascherato’. L’appello deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, e non può limitarsi a esprimere un dissenso sulla valutazione delle prove. In questo caso, la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero estranei al sindacato di legittimità e, in parte, una semplice ripetizione di doglianze già esaminate e rigettate con argomenti corretti in diritto, con i quali la ricorrente non si è confrontata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che la strategia difensiva deve essere radicalmente diversa rispetto ai gradi di merito. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia della pena; è indispensabile tradurre queste convinzioni in censure tecniche che rientrino nei ristretti binari dell’art. 606 c.p.p. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche negative: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: primo, perché proponeva una rilettura delle prove e dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione; secondo, perché si limitava a riproporre censure già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le motivazioni giuridiche di tale rigetto.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che le loro sentenze siano motivate in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sua condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41332 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
59/RG. 21748
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza !n epigrafe indicata per il delitto di resistenza, di oltraggio e di lesioni personali aggravate de recidiva specifica e infraquinquennale;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto il ricorso inammissibile in punto di an della responsabilità, perché fondato su rnotiv , volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacat legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti -anche logici- circa la identificazione della imputata, la condotta aggressiva e oltraggiosa realizzata ne confronti degli Agenti di Pg al momento del compimento di attività volte alla identificazione, c -fr pagg. 2 e ss della sentenza), e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti con cui la ricorrente non si confronta;
ritenuto, inoltre, il ricorso inammissibile anche nel resto delle censure, avendo la Corte appello dato logicamente conto delle cause ostative al riconoscimento della causa di non punibilità, alla congruità del trattamento sanzioNOMErio e alla correttezza della contestazione ceUa recidiva nonchè dei motivi di diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 61 n 4 cod. pen.(v. pag. 5 e 6 della sentenza) con argomentazioni, scevre da profili di illogicità e corrette i diritto, con cui la difensa non dialoga ;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.