Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 18/02/1954
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 474, comma secondo, cod. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazio non sono formulati in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondati;
che, infatti, le suddette doglianze non risultano connotate dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), proc. pen. poiché, non caratterizzate da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum, e omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, sono fondate su profili di censura che si risolvono nella reiterazione quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale;
che, infatti, i giudici di appello, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso hanno offerto una compiuta motivazione, esente da vizi, con cui sulla base di congrui e logici argomenti giuridici, e facendo corretta applicazione dei princi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2 e 3 della impugna sentenza), hanno indicato le ragioni per cui devono ritenersi sussistenti tutt presupposti soggettivi e oggettivi per attribuire all’odierno ricorrente tanto il r di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, quanto quello di ricettazione;
osservato che il terzo motivo, con cui si contesta il giudizio sulla pena, manifestamente infondato a fronte della motivazione della Corte territoriale, che sottolineandone la congruità e proporzionalità – tenuto conto delle caratteristiche del fatto criminoso e della significativa capacità a delinquere del ricorrente pe suoi precedenti penali, anche specifici – ha riconfermato la statuizione del giudice sul punto;
che a tal proposito deve ribadirsi come per costante giurisprudenza non vi sia margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negl artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.