Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 741 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 741 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla mancata formulazione da parte della Corte d’appello di una richiesta di disponibilità dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato, giacché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione “ex officio” nel caso in cui, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta, in tal senso Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01) (si veda inoltre pag. 4 della motivazione dove si è valorizzata la assenza di qualsiasi richiesta o comunicazione in tal senso anche durante il giudizio di appello);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta fals della querela sporta dal COGNOME, nonché il terzo motivo, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, cod. proc. pen., sono entrambi non consentiti, giacché reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi adeguatamente disattese con motivazione priva di vizi logici (in particolare, si vedano le pagg. 5 e 6 con riguardo, rispettivamente, alla prova della ricettazione e all’esclusione della fondatezza della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante perizia grafologica), sicché si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
ritenuto infine che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in
relazione alla mancata riqualificazione del fatto di ricettazione nei termini di cui all’art. 647, cod. pen., è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata non contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m.), ove viene piuttosto dedotta la riqualificazione del fatto nei termini di furto, peraltr respinta dal giudice adito con argomenti puntuali e privi di vizi logici (si veda pag. 6 della sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.