Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Affronta la Sentenza
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale del processo penale: un appello deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che intende contestare. Se ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, che viene rigettato senza nemmeno entrare nel merito delle questioni. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica della Corte e le sue implicazioni pratiche, in un caso relativo alla guida in stato di ebbrezza.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla condanna di un automobilista da parte della Corte d’Appello di Napoli per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua condotta collaborativa durante i controlli delle forze dell’ordine.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego in modo generico, con una mera “clausola di stile”, senza una valutazione concreta del caso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che i giudici abbiano ritenuto l’imputato colpevole nel merito, ma che l’atto di appello stesso era viziato e non idoneo a provocare un nuovo giudizio. La conseguenza diretta di questa declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni alla Base del Ricorso Inammissibile
La Cassazione ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Il punto centrale è la mancanza di un confronto diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorso non attaccava le specifiche ragioni giuridiche su cui si fondava la decisione della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre le stesse doglianze in modo astratto.
La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano escluso l’applicazione dell’art. 131-bis non per una valutazione generica, ma sulla base della gravità concreta dei fatti e della pericolosità della condotta. L’elemento decisivo, evidenziato sia in primo grado che in appello (realizzando una cosiddetta “doppia conforme”), era la preventiva e consapevole assunzione di un farmaco neurolettico da parte dell’imputato. Questo dettaglio, secondo i giudici, dimostrava un grado di pericolosità superiore a quello insito nella semplice guida in stato di ebbrezza, giustificando così il diniego sia della causa di non punibilità sia delle attenuanti generiche.
Il ricorso, ignorando questa specifica argomentazione, ha fallito nella sua funzione essenziale, trasformandosi in una critica sterile e non in una valida impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non si confronta con il cuore della decisione avversaria.
Inoltre, il caso evidenzia come, nella valutazione della gravità di un reato, i giudici possano e debbano considerare tutti gli elementi del caso concreto che vanno oltre la semplice fattispecie astratta. L’assunzione consapevole di farmaci che possono alterare la capacità di guida, in aggiunta all’alcol, è un fattore che aggrava la pericolosità della condotta e può legittimamente precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa non si confrontavano specificamente con la ratio decidendi (la ragione giuridica fondamentale) della sentenza della Corte d’Appello, venendo meno alla funzione critica che ogni impugnazione deve avere.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis in considerazione della gravità dei fatti e della pericolosità della condotta. In particolare, è stata decisiva la circostanza che l’imputato avesse assunto consapevolmente un farmaco neurolettico prima di mettersi alla guida, un elemento che aggravava la sua posizione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver presentato un ricorso privo dei requisiti per essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. b, e 2 -sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi congiunti d motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art 131-bis cod. pen., emergente da mera clausola di stile e sostanzialmente in ragione dei medesimi elementi caratterizzanti la fattispecie penale, e delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa dell’imputato in sede di controllo da parte delle forze dell’ordine.
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, cit.).
Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha sostanzialmente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen., oltre che della invocate circosta attenuanti generiche, in considerazione non degli elementi caratterizzanti la fattispecie ma della gravità dei fatti, in ragione della pericolosità della condot (pag. 4) argomentata anche dalla preventiva consapevole assunzione da parte dell’imputato di un farmaco neurolettico (come emergente dal riferimento a tale circostanza evidenziata nella sentenza di primo grado e richiamata da quella d’appello, in ipotesi di c.d. doppia conforme).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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