Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi nel processo di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Attraverso una recente ordinanza, i giudici supremi hanno ribadito i criteri di rigore che devono guidare la formulazione dei motivi di ricorso, specialmente quando si contestano sentenze di condanna per reati gravi come lo spaccio di stupefacenti. Questo caso offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività delle censure portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: Condanna per Stupefacenti
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, ovvero la legge sugli stupefacenti. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di motivi specifici volti a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
I Motivi del Ricorso: Cosa Chiedeva la Difesa?
La difesa del ricorrente si concentrava su tre punti principali:
1. Mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve: Si chiedeva di applicare la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73, che punisce i fatti di ‘lieve entità’ con una pena notevolmente inferiore.
2. Particolare tenuità del fatto: Si invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il danno o il pericolo causato dalla condotta fosse minimo.
3. Circostanze attenuanti generiche: Si sollecitava la concessione delle attenuanti generiche, in considerazione di aspetti favorevoli relativi alla condotta o alla personalità dell’imputato.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che definiscono i limiti del giudizio di legittimità e che è fondamentale comprendere per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
La Genericità e la Ripetitività dei Motivi
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi’ di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Presentare in Cassazione le stesse argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Divieto di Riesame del Merito
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le richieste della difesa miravano, in sostanza, a ottenere una ‘diversa valutazione delle prove’ e una ‘diversa ricostruzione dei fatti’. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di giudicare nuovamente i fatti (il ‘merito’), ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata (il ‘diritto’).
Le Motivazioni della Corte Suprema
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non superavano il vaglio preliminare richiesto dalla legge. Da un lato, essi si limitavano a riproporre questioni già affrontate e risolte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre elementi di critica specifici contro la logica argomentativa della sentenza d’appello. Dall’altro, le doglianze erano volte a sollecitare un riesame del materiale probatorio, un compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione. I giudici hanno quindi concluso che il ricorso non si confrontava realmente con la sentenza impugnata, ma si limitava a esprimere un dissenso generico, il che non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere una possibilità di successo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono evidenziare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione), non semplici divergenze sulla valutazione delle prove. La pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni tecnicamente accurate, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una consistente somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, meramente riproduttivi di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, generici e volti a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti. Il suo compito è giudicare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità), non il merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 19897/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.p.r. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit, c causa di non punibilità per particolare tenuità del fatt delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione del prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché generici r alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.