Ricorso Inammissibile: Guida Pratica alla Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, la forma e la sostanza dei motivi di ricorso sono fondamentali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza delle argomentazioni possano portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: Una Fuga e un Appello
La vicenda trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Napoli, impugnata da due imputati. La Corte di merito aveva ritenuto uno degli imputati, passeggero di un veicolo, pienamente partecipe alla condotta del coimputato alla guida. La sua intenzione di fuggire era stata desunta da un pericoloso inseguimento in auto, seguito da una fuga a piedi. Per l’altro imputato, la Corte aveva concesso le attenuanti generiche in misura ridotta, motivando tale scelta con la complessiva gravità del fatto. Contro questa sentenza, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione.
Analisi del Ricorso Inammissibile: Le Argomentazioni degli Imputati
I ricorsi presentati si basavano su argomentazioni distinte, ma entrambe sono state giudicate inadeguate dalla Suprema Corte.
La Posizione del Passeggero: Partecipazione e Tenuità del Fatto
Il primo ricorrente ha presentato due motivi di doglianza:
1. Ha contestato la sua piena partecipazione al reato, sostenendo di non essere il guidatore.
2. Ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, un’esclusione di punibilità prevista per reati di minima gravità.
La Posizione del Conducente: Le Circostanze Attenuanti Generiche
Il secondo ricorrente, invece, ha contestato l’entità della riduzione della pena applicata per le circostanze attenuanti generiche, ritenendola non sufficientemente motivata dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili, fornendo motivazioni precise per ciascuno.
Per il primo ricorrente, la Corte ha stabilito che il primo motivo era manifestamente infondato. Il ricorso, infatti, non si confrontava con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva chiaramente spiegato come l’inseguimento in auto e la successiva fuga a piedi dimostrassero la piena volontà dell’imputato di sottrarsi alla cattura, rendendolo partecipe a tutti gli effetti. Il secondo motivo è stato giudicato generico, poiché non specificava le ragioni per cui la decisione di non applicare la particolare tenuità del fatto sarebbe stata errata.
Anche il ricorso del secondo imputato è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva motivato, seppur sinteticamente, la ridotta concessione delle attenuanti generiche, collegandola alla ‘complessiva gravità del fatto’. Questa motivazione, per la Cassazione, è sufficiente a giustificare la decisione.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
La decisione finale della Corte è stata la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza sottolinea un principio cruciale del diritto processuale: un ricorso, specialmente in Cassazione, non può limitarsi a una generica lamentela. Deve, invece, attaccare in modo specifico e argomentato le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In mancanza di motivi specifici, pertinenti e non manifestamente infondati, l’esito più probabile è una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono, tra le altre cose, manifestamente infondati, ovvero privi di palese fondamento giuridico, oppure generici, cioè quando non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non espone le ragioni specifiche per cui la decisione del giudice precedente sarebbe errata. Nel caso analizzato, il ricorrente si è limitato a lamentare il mancato riconoscimento di un beneficio senza spiegare perché, nel suo caso specifico, tale esclusione fosse illegittima.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che, in relazione al ricorso di COGNOME, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, lì dove ritiene la piena condivisibile dell’intento del COGNOME di darsi alla fuga, ingenerando un pericoloso inseguimento in auto, cui faceva seguito la sua fuga a piedi, a dimostrazione di come egli fosse pienamente partecipe rispetto alla condotta materiale posta in essere dal coimputato che era alla guida del mezzo;
ritenuto che il secondo motivo è generico, non dando atto delle ragioni per cui sarebbe errata l’esclusione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
ritenuto che il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato, posto che l’entità della riduzione delle generiche è stata, sia pur sinteticamente, motivata in relazione alla complessiva gravità del fatto;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 rebb io 2024
Il Consigliere estensore