Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso inammissibile in Corte di Cassazione non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche precise conseguenze economiche per chi la intraprende. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché un appello possa essere respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Un cittadino, condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione per contestare la sentenza. I motivi del suo appello si concentravano su diversi punti: la presunta nullità del capo di imputazione per genericità, la sua responsabilità per il reato di evasione e, infine, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione non ha nemmeno iniziato a discutere questi punti nel dettaglio. L’esito è stato immediato: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Motivi del Ricorso Inammissibile Secondo la Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una ragione precisa e ricorrente nella pratica giudiziaria: la natura dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo i giudici, le argomentazioni non erano idonee a superare il vaglio di ammissibilità per le seguenti ragioni.
La Ripetitività dei Motivi di Appello
Il problema principale del ricorso era la sua natura ‘meramente riproduttiva’. In altre parole, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse censure e gli stessi argomenti che erano già stati attentamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (merito). La Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un giudice di ‘legittimità’, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge. Ripresentare le stesse doglianze, senza evidenziare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata, rende il ricorso un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione del merito, cosa non consentita.
La Coerenza della Sentenza Impugnata
La Corte ha inoltre specificato che gli argomenti usati dai giudici d’appello erano ‘giuridicamente corretti’, ‘puntuali’ e ‘coerenti’, oltre che privi di ‘manifeste incongruenze logiche’. Di fronte a una motivazione così solida, le critiche generiche e ripetitive del ricorrente non hanno avuto alcuna possibilità di successo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha applicato un principio consolidato. Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza occasione per discutere i fatti del processo. I motivi di ricorso devono individuare errori di diritto specifici (violazione di legge o vizi di motivazione) nella decisione impugnata. Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime questioni fattuali già decise, senza attaccare la logica giuridica della sentenza, esso esula dai poteri della Corte e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fossero elementi validi per sostenere l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., confermando implicitamente la valutazione già fatta dal giudice di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito Legale
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe e codificate dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato obbligato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non è una multa per il reato commesso, ma una penalità per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario di ultima istanza. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi e specifici motivi di diritto, e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfitti in appello.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente ripetitivi di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La semplice riproposizione di argomenti già discussi è un motivo valido per un ricorso in Cassazione?
No, la semplice riproposizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito non è un motivo valido. Il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza (errori di diritto o vizi logici della motivazione) e non su una diversa valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROSETO DEGLI ABRUZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in q meramente riprQduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle dogli difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla dedotta nullità del capo di imputazione per l’asser genericità della contestazione, in relazione ai profili di responsabilità per l’evasione asc ricorrente e infine, con riguardo alla assenza di validi elementi diretti a sostenere l’apli alla specie del disposto di cui all’art 131 bis cod. pen;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.