Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sui Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non basta semplicemente ripetere le proprie ragioni. È necessario un’analisi critica e specifica della sentenza che si intende impugnare. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso in Cassazione basando la sua difesa su tre punti principali:
1. Omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: Si lamentava che i giudici non avessero disposto l’acquisizione di nuove prove in appello.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si sosteneva che il fatto commesso dovesse essere considerato di ‘particolare tenuità’ e quindi non punibile.
3. Diniego delle circostanze attenuanti generiche: Si contestava la decisione di non concedere uno sconto di pena basato su circostanze generiche favorevoli all’imputato.
Questi argomenti, tuttavia, erano già stati affrontati e rigettati dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato che i motivi presentati non contenevano una vera e propria critica alla motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, si limitavano a riproporre le stesse questioni già discusse e decise, senza confrontarsi specificamente con le ragioni giuridiche fornite dai giudici di merito.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso non attacca specificamente questi aspetti, ma si limita a ripetere doglianze già respinte, viene meno la sua stessa funzione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dettagliato le ragioni per cui ogni motivo di ricorso fosse infondato e ripetitivo. In primo luogo, la rinnovazione dell’istruttoria non era necessaria, poiché il quadro probatorio era già stato ritenuto completo e sufficiente per decidere. In secondo luogo, il fatto non poteva essere considerato di lieve entità a causa della sua gravità oggettiva, dell’estensione delle opere abusive realizzate e, soprattutto, del pericolo concreto creato per la circolazione di pedoni e veicoli. Infine, le attenuanti generiche erano state negate correttamente, data l’assenza di elementi positivi e apprezzabili a favore del ricorrente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito importante: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere specifico, tecnico e deve ‘dialogare’ criticamente con la sentenza impugnata. Non è una semplice opportunità per ripetere le proprie difese. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga sommersa da impugnazioni puramente dilatorie o prive di fondamento critico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come nel caso esaminato, ciò accade se i motivi sono una mera ripetizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti, senza contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Per quale motivo è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La richiesta è stata respinta perché il fatto non è stato ritenuto di lieve entità. I giudici hanno considerato la gravità dell’illecito, l’entità delle opere realizzate senza autorizzazione e il pericolo effettivo che queste creavano per la circolazione di pedoni e veicoli.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il 20/02/1967
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica degli argomenti della motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato in contestazione, la cui completezza ha escluso ex se la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; pagg. 10 e 11 sulle pertinenti ragioni per cui il fatto non è stato ritenuto di tenue entità, i considerazione della gravità dell’illecito, dell’entità delle opere realizzate senza titolo e dell’effettivo pericolo alla circolazione pedonale e veicolare; pag. 12 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025