Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
L’ordinanza n. 31994 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la semplice riproposizione dei motivi già esaminati in appello porti a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione è fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e i doveri difensivi nell’impugnare una sentenza. Analizziamo insieme i dettagli del caso e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di tentata truffa in concorso, previsto dagli articoli 110, 56 e 640 del codice penale. La difesa dei due imputati decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la propria impugnazione su due argomenti principali: la presunta scorrettezza della motivazione della sentenza d’appello e la mancata declaratoria di improcedibilità del reato per un presunto difetto di querela. In sostanza, i ricorrenti contestavano sia la validità della procedura che la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ovvero gli artifici e i raggiri.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto categoricamente le argomentazioni difensive, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità perché si limitavano a essere una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. La Corte di merito, infatti, aveva già puntualmente esaminato e disatteso tali argomentazioni nella sua sentenza, motivando in modo corretto sia sulla ritualità della querela sia sulla presenza degli elementi della tentata truffa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già vagliate nei gradi di merito. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, evidenziando vizi logici o violazioni di legge. Nel caso di specie, i ricorsi sono stati giudicati “non specifici ma soltanto apparenti”, in quanto omettevano di assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In altre parole, la difesa non ha contestato come e perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento, ma si è limitata a ripetere le proprie tesi. Questo comportamento processuale svuota di significato il ricorso per Cassazione, trasformandolo in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non le compete. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi critica della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario individuare e argomentare in modo puntuale i vizi specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) che la inficiano. La “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni. L’ordinanza serve quindi da monito sull’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso, che devono confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto tale perché i motivi erano una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello, mancando quindi di specificità e di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo si limita a ripetere letteralmente e senza alcuna rielaborazione critica le stesse argomentazioni già formulate nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza confrontarsi con le motivazioni con cui il giudice d’appello le aveva respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La principale conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il caso nel merito. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motiv a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 56, 6 mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, sono indeducibili pe su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedott puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 d impugnata dove la Corte d’appello ha correttamente motivato in ordine alla ritu querela sporta dalla persona offesa e sulla sussistenza degli artifici e raggiri reato di truffa nella forma tentata), dovendosi gli stessi considerare non specifi apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila c favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 09/07/2024
COGNOME
Il Consigliere Estensore
NOME COGNOME
COGNOME
Il PresideSte NOME COGNOME periali