Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Gravità del Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso analizza il diniego, da parte dei giudici di merito, di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sostituzione della pena, decisione poi confermata dalla Suprema Corte a causa della manifesta infondatezza dei motivi proposti dall’imputato.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità per un reato riqualificato ai sensi dell’art. 393 del codice penale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone). L’imputato, tramite il suo difensore, chiedeva alla Corte di Cassazione di riformare la decisione, invocando due specifici benefici: l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto e, in subordine, la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.
L’Analisi della Corte d’Appello e le Ragioni del Diniego
La Corte d’Appello aveva rigettato entrambe le richieste con una motivazione dettagliata, che la Cassazione ha ritenuto logica e adeguata. I giudici di secondo grado avevano valorizzato diversi elementi a carico dell’imputato, tra cui:
* La gravità del fatto: non considerato di lieve entità.
* I precedenti penali: che indicavano una certa propensione a delinquere.
* La peculiarità del dolo: l’elemento più significativo era la modalità concreta di commissione del reato. L’imputato si era infatti “servito” degli anziani genitori della persona offesa per conseguire il profitto, una condotta che denota una particolare riprovevolezza morale e un’intensità del dolo superiore all’ordinario.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte d’Appello aveva escluso che il fatto potesse essere qualificato come di “particolare tenuità”. Allo stesso modo, aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena, ritenendo che le modalità della condotta non offrissero garanzie sulla idoneità di una pena alternativa a prevenire il pericolo di recidiva.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, investita del caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che i motivi proposti dall’imputato non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, non contestavano una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, attività preclusa alla Cassazione.
Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di custode della corretta applicazione del diritto (ius constitutionis) e dell’uniforme interpretazione della legge (ius nomophylachiae). Le valutazioni sulla gravità del fatto, sull’intensità del dolo e sulla pericolosità sociale dell’imputato sono tipiche del giudizio di merito e, se sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria, come nel caso di specie, diventano “insindacabili” in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto le argomentazioni della sentenza impugnata “non illogiche” e frutto di un “adeguato confronto con le deduzioni difensive”. La decisione della Corte d’Appello era ben fondata sulla valorizzazione di elementi concreti (l’utilizzo degli anziani genitori della vittima) che giustificavano ampiamente sia il diniego dell’art. 131-bis c.p. sia quello della sostituzione della pena. Pertanto, il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione tali apprezzamenti di fatto si è scontrato con la natura stessa del giudizio di Cassazione, portando a una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Un aspetto interessante riguarda anche il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile. La Corte, richiamando un proprio precedente (n. 7425/2016), ha spiegato che, in presenza di un ricorso destinato a una decisione di inammissibilità in camera di consiglio, le deduzioni della parte civile non hanno fornito un reale apporto al contrasto delle argomentazioni dell’imputato, risultando quindi irrilevanti ai fini della decisione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Quando un giudice di merito fonda la propria decisione su una motivazione logica, coerente e completa, le sue valutazioni fattuali non possono essere messe in discussione davanti alla Suprema Corte. Per l’imputato, ciò significa che le contestazioni relative alla gravità del fatto o all’opportunità di concedere benefici devono essere supportate da censure che evidenzino un’effettiva violazione di legge o un vizio manifesto della motivazione, e non una mera divergenza interpretativa sui fatti. La conseguenza di un ricorso che non rispetta tali limiti è, come in questo caso, la sua inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati e miravano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La motivazione della corte d’appello è stata ritenuta logica e adeguata.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione del beneficio è stata esclusa a causa della gravità del fatto, dei precedenti dell’imputato e, soprattutto, della peculiare intensità del dolo, manifestatasi attraverso le concrete modalità della condotta, ovvero l’essersi servito degli anziani genitori della persona offesa per conseguire il profitto del reato.
Perché è stata respinta anche la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese?
La richiesta è stata respinta perché, trattandosi di un ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio per inammissibilità, le deduzioni presentate dalla parte civile non hanno fornito un contributo effettivo e necessario a contrastare le argomentazioni dell’imputato, che erano già di per sé manifestamente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29939 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIOI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua della motivazione della sentenza impugnata che con argomentazioni non illogiche e adeguato confronto con le deduzioni difensive è pervenuta, in relazione al reato di cui all’art. 393 cod. pen. così riqualificato fatto, al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen e sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità. La Corte di merito (pag. 12) ha valorizzato a carico dell’imputato non solo la gravità del fatto e i suoi precedenti ma la peculiarità del dolo, collegata alle concrete modalità di commissione del reato poiché l’imputato “si era servito” degli anziani genitori della persona offesa per conseguire il profitto, di non poco rilievo, del reato. Insindacabili risultano anche le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena sul rilievo che, le descritte modalità della condotta, non deponevano per la idoneità della pena che sarebbe stata applicata in sostituzione a prevenire il pericolo di recidiva.
Ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le argomentazioni dell’imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consiglier COGNOME
tore COGNOME
Il Prfridente