Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza n. 24934/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche un’occasione mancata per far valere le proprie ragioni. Analizziamo insieme questo caso, che riguarda una condanna per truffa, per comprendere quali errori evitare e come strutturare un ricorso efficace.
I fatti del caso e la decisione della Corte d’Appello
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, dopo la condanna in primo grado, aveva presentato appello, contestando principalmente due aspetti: la sussistenza dell’elemento psicologico del reato (il dolo) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 19 settembre 2023, aveva rigettato le doglianze, confermando la condanna. Secondo i giudici di secondo grado, il dolo era chiaramente dimostrato dalla falsa rappresentazione della serietà della trattativa, corroborata dalla consegna di un proprio documento d’identità per accreditare la propria affidabilità. Inoltre, la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche data l’assenza di qualsiasi segno di pentimento.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandosi sugli stessi due motivi già respinti in appello. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni.
Il primo motivo: la reiterazione delle argomentazioni
La Corte ha qualificato il primo motivo, relativo alla contestazione del dolo, come una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto in appello. In pratica, la difesa non ha mosso una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi. La Cassazione sottolinea che un ricorso in sede di legittimità deve attaccare le ragioni della decisione impugnata, non riproporre argomenti già vagliati e disattesi. Per questo, i motivi sono stati considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’.
Il secondo motivo: le attenuanti generiche e la motivazione del giudice
Anche il secondo motivo, sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno validato la motivazione della Corte d’Appello, ritenendola esente da illogicità. La Corte territoriale aveva infatti evidenziato che l’imputato non aveva mostrato alcuna forma di ‘resipiscenza’ né aveva documentato un presunto stato di dipendenza che avrebbe potuto mitigare il giudizio sulla sua persona. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, i quali assorbono e superano ogni altra valutazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, fallisce nella sua funzione essenziale. Allo stesso modo, la valutazione sulle circostanze attenuanti è una prerogativa del giudice di merito, e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per gli operatori del diritto. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che l’atto di impugnazione in Cassazione sia redatto con la massima specificità. Non basta essere in disaccordo con la sentenza d’appello; è necessario smontare punto per punto la sua motivazione, evidenziandone i vizi di legittimità in modo chiaro e pertinente. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generici, e perché la contestazione sul diniego delle attenuanti era manifestamente infondata.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello, senza una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Il giudice è tenuto a considerare ogni elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, per negare la concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi (in questo caso, la mancanza di pentimento), superando implicitamente tutti gli altri elementi dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24934 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elem psicologico del reato di cui all’art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disa dalla corte di merito nella parte in cui rileva che la sussistenza del dolo in capo all’imp dimostrata dalla falsa rappresentazione della serietà della trattativa, consistita anch fornire una copia del proprio documento d’identità; che, per tale ragione, gli stessi de considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancat applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità con quale si rileva che l’imputato non ha manifestato alcuna forma di resipiscenza, né ha in al modo documentato il proprio stato di dipendenza, anche considerato il principio affermato d questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dini della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o supera gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidé r nte