Ricorso inammissibile: perché la Cassazione può respingere un appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti precisi requisiti di legge. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cruciale: la non ammissibilità dei ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio le ragioni dietro a un ricorso inammissibile e le sue severe conseguenze.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La condanna riguardava reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa contestava diversi aspetti della decisione, tra cui la configurabilità del concorso tra i due reati, la sussistenza di un’aggravante (il nesso teleologico) e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le conclusioni a cui erano già giunti i giudici di merito.
L’Analisi della Corte: quando un ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi proposti non erano consentiti nella cosiddetta “sede di legittimità”. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano meramente “riproduttivi”, cioè una semplice ripetizione di critiche già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non ha articolato una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le proprie tesi. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito argomenti “giuridicamente corretti, puntuali e coerenti” per respingere le doglianze difensive. I giudici di merito avevano valutato adeguatamente le prove e le circostanze, giungendo a conclusioni logiche e non manifestamente incongruenti. In particolare, il ricorso è stato giudicato “aspecifico” riguardo alla questione delle attenuanti generiche, poiché ometteva un confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è immune da vizi logici o giuridici. Limitarsi a riproporre le proprie tesi, senza demolire il ragionamento del giudice precedente, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono significative e previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente non solo vede confermata la condanna, ma è anche obbligato a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte lo condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio se si limitano a riproporre argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo non si confronta in modo puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a riproporre tesi difensive generiche senza spiegare perché il ragionamento del giudice sarebbe errato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05CQCAO) nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta configurabilità delle lesioni di cui al capo C) in concorso con la resistenza di cui al capo B), qua all’aggravante del nesso teleologico parimenti riferita alle lesioni e in relazione alle generi rispetto al cui motivare il ricorso è anche aspecifico perché omette un confronto critico puntual con la motivazione dell’atto impugnato rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.